Il terzo acquirente di un immobile ha interesse ad avere il bene libero da ogni peso, sicché, qualora tale bene sia gravato da ipoteca egli può attivare uno speciale processo di "liberazione".Si tratta di un procedimento sulla natura del quale la dottrina, risalente e recente, propone differenti inquadramenti e che l'autore riguarda come processo alternativo all'immediato esercizio dell'azione esecutiva, che si sviluppa secondo modalità tipiche del processo di... (continua)
Mentre il fermo amministrativo di beni mobili registrati è stato uno strumento di cui l'Agente della riscossione ha, sin da subito, fatto ampio utilizzo, l'ipoteca sugli immobili, all'opposto, è una riscoperta più recente. L'iscrizione ipotecaria costituisce un diritto reale di garanzia avente ad oggetto i beni immobili del debitore e, in quanto tale, ai sensi dell'art. 2808 ce, consente al creditore procedente di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato... (continua)
Il sistema ipotecario, nel corso degli ultimi anni, ha subto numerosi e rilevanti interventi: l. 2-12-2005, n. 248 in tema di “prestito vitalizio ipotecario”, l. 4-8-2006, n. 248 in tema di concessioni di ipoteca automobilistica, l. 2-4-2007, n. 40 che introduce una nuova disciplina per la perenzione delle ipoteche iscritte a garanzia di mutui bancari e una nuova regola per l’annotazione del pagamento con surrogazione dei finanziamenti bancari.Il volume, alla sua seconda... (continua)
L'opera affronta tematiche discusse, e spesso contraddittorie, quali la trascrizione e l'ipoteca, rendendole fruibili a tutti gli operatori del diritto e cercando, allo stesso tempo, di chiarirne i contenuti mediante l'inserimento sistematico di casi pratici, corredati dalle relative soluzioni.
Particolare attenzione è stata data ad argomenti innovativi e particolari quali, rispettivamente, la trascrizione del contratto preliminare e la cambiale ipotecaria, al fine di... (continua)
Se l'ipoteca è concessa da chi non è proprietario della cosa, l'iscrizionepuò essere validamente presa solo quando la cosa è acquistata dal concedente (1).
Se l'ipoteca è concessa da persona che agisce come rappresentante senza averne la qualità, la iscrizione può essere validamente presa solo quando il proprietario ha ratificato la concessione [1398, 1399] (2).
(1) La concessione d'ipoteca su beni altrui si ritiene irrevocabile. Non è valida una concessione di ipoteca su beni appartenenti ad una futura successione (divieto di patti successori [v. 458]).
(2) La ratifica deve avere la stessa forma dell'atto di concessione di ipoteca. Per tale motivo al conservatore va presentato il documento in forma autentica da cui risulta la ratifica in forma scritta.
Il fondamento della norma si rinviene nel generale principio vigente in materia di vendita di cose altrui [v. 1478]. Come è noto, questa ha ad oggetto una cosa che al momento della stipulazione del contratto non appartiene al venditore, ma a terzi. La vendita di cosa altrui ha effetto solo tra gli stipulanti nel senso che fa sorgere a carico del venditore l'obbligo di procurare la cosa e di trasferirla poi al compratore: quest'ultimo diviene proprietario nel momento stesso cui il suo venditore acquista la proprietà del bene dal titolare di esso.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
1147Era controverso sotto l'impero del codice del 1865 se l'ipoteca su cosa altrui fosse nulla in modo assoluto o soltanto annullabile e se fosse pertanto suscettiva di convalida nel caso che colui che l'aveva concessa fosse divenuto proprietario a qualsiasi titolo del bene ipotecato. Mentre la prevalente dottrina riteneva trattarsi di nullità assoluta, la giurisprudenza, orientata verso l'opposta tesi, ammetteva, nell'ipotesi di successivo acquisto della cosa da parte del concedente, che l'iscrizione presa conservasse efficacia dalla propria data. Ho creduto opportuno adottare una soluzione intermedia, analoga sotto alcuni aspetti, alla soluzione che nell'art. 1478 del c.c. si adotta, per la vendita di cosa altrui. Il negozio costitutivo dell'ipoteca ha efficacia obbligatoria, nel senso che il costituente è tenuto a procurare al creditore l'acquisto del diritto d'ipoteca, ma l'iscrizione può essere validamente presa solo quando il bene è entrato nel patrimonio del costituente (art. 2822 del c.c., primo comma), sì che l'iscrizione eventualmente presa prima non ha alcuna efficacia e non può neppure convalidarsi.
E' regolato anche il caso che l'ipoteca sia concessa da chi agisce come rappresentante senza averne la qualità: l'iscrizione può essere validamente presa solo quando il proprietario abbia ratificato la concessione (stesso art. 2822, secondo comma).
Nel caso in cui si voglia accendere l’ipoteca su tutto il bene immobile, si applica l’art. 1108 del c.c. che prescrive il consenso unanime di tutti i partecipanti alla comunione per la costituzione di diritti reali sul fondo comune.
L’ipoteca può essere costituita anche su una quota di beni indivisi ex art. 2825 del c.c., in applicazione del criterio generale per cui ciascun condomino liberamente dispone del proprio diritto (v. art. 1103 del c.c.).
Il libro analizza i diritti nazionali delle garanzie immobiliari in tre fra le esperienze giuridiche che, in materia di diritto ipotecario, maggiormente sembrano incarnare le diversità che si affacciano sullo scenario europeo: Germania, Inghilterra e Italia. L’analisi storico_comparatistica dei dati giuridici consente di portare alla luce tutti quei dati che le trattazioni municipali lasciano sovente inespressi. Si tratta, ad esempio, delle radici delle diversità... (continua)
Art. 2826 (Indicazioni dell'immobile ipotecato) - Art. 2827 (Luogo dell'iscrizione) - Art. 2828 (Immobili su cui può iscriversi l'ipoteca giudiziale) - Art. 2829 (Iscrizione sui beni del defunto) - Art. 2830 (Ipoteca giudiziale sui beni dell'eredità beneficiata e dell'eredità giacente) - Art. 2831 (Ipoteca a garanzia di obbligazioni all'ordine o al portatore) - Art. 2832 (Iscrizione dell'ipoteca legale della moglie) - Art. 2833 (Responsabilità per mancata... (continua)
Franco Muratori, mercoledì 13 luglio 2011 , chiede:
Ho una proprietà indivisa dove io ho il 50%.
Può una banca darmi un mutuo accendendo l'ipoteca sul bene indiviso?
Ringrazio tanto per una risposta.
Franco Muratori