Testi per approfondire questo articolo

Il processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche. Artt. 792-795 cod. proc. civ.

Editore: Giuffrè
Collana: Itinerari nel processo civile
Data di pubblicazione: marzo 2010
Prezzo: 24 -10%24 €
Categorie: Ipoteca

Il terzo acquirente di un immobile ha interesse ad avere il bene libero da ogni peso, sicché, qualora tale bene sia gravato da ipoteca egli può attivare uno speciale processo di "liberazione".Si tratta di un procedimento sulla natura del quale la dottrina, risalente e recente, propone differenti inquadramenti e che l'autore riguarda come processo alternativo all'immediato esercizio dell'azione esecutiva, che si sviluppa secondo modalità tipiche del processo di... (continua)

Opposizione all'ipoteca. Con CD-ROM

Collana: Serie L. Professionale
Pagine: 206
Data di pubblicazione: dicembre 2011
Prezzo: 28 -10%28 €
Categorie: Ipoteca, Riscossione

Mentre il fermo amministrativo di beni mobili registrati è stato uno strumento di cui l'Agente della riscossione ha, sin da subito, fatto ampio utilizzo, l'ipoteca sugli immobili, all'opposto, è una riscoperta più recente. L'iscrizione ipotecaria costituisce un diritto reale di garanzia avente ad oggetto i beni immobili del debitore e, in quanto tale, ai sensi dell'art. 2808 ce, consente al creditore procedente di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato... (continua)

Trattato di diritto civile - I diritti reali. Vol. VI: L'Ipoteca

Pagine: 480
Data di pubblicazione: aprile 2010
Prezzo: 57 -10%57 €
Categorie: Ipoteca

Il sistema ipotecario, nel corso degli ultimi anni, ha subto numerosi e rilevanti interventi: l. 2-12-2005, n. 248 in tema di “prestito vitalizio ipotecario”, l. 4-8-2006, n. 248 in tema di concessioni di ipoteca automobilistica, l. 2-4-2007, n. 40 che introduce una nuova disciplina per la perenzione delle ipoteche iscritte a garanzia di mutui bancari e una nuova regola per l’annotazione del pagamento con surrogazione dei finanziamenti bancari.Il volume, alla sua seconda... (continua)

Trascrizione ed ipoteca

Editore: Giuffrè
Collana: Manuale e appl. pratiche lezioni Capozzi
Data di pubblicazione: ottobre 2009
Prezzo: 20 -10%20 €
Categorie: Trascrizione, Ipoteca

L'opera affronta tematiche discusse, e spesso contraddittorie, quali la trascrizione e l'ipoteca, rendendole fruibili a tutti gli operatori del diritto e cercando, allo stesso tempo, di chiarirne i contenuti mediante l'inserimento sistematico di casi pratici, corredati dalle relative soluzioni.
Particolare attenzione è stata data ad argomenti innovativi e particolari quali, rispettivamente, la trascrizione del contratto preliminare e la cambiale ipotecaria, al fine di... (continua)


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Dispositivo dell'art. 2822 Codice Civile

Se l'ipoteca è concessa da chi non è proprietario della cosa, l'iscrizionepuò essere validamente presa solo quando la cosa è acquistata dal concedente (1).
Se l'ipoteca è concessa da persona che agisce come rappresentante senza averne la qualità, la iscrizione può essere validamente presa solo quando il proprietario ha ratificato la concessione [1398, 1399] (2).

Note

(1) La concessione d'ipoteca su beni altrui si ritiene irrevocabile. Non è valida una concessione di ipoteca su beni appartenenti ad una futura successione (divieto di patti successori [v. 458]).

(2) La ratifica deve avere la stessa forma dell'atto di concessione di ipoteca. Per tale motivo al conservatore va presentato il documento in forma autentica da cui risulta la ratifica in forma scritta.


Ratio Legis

Il fondamento della norma si rinviene nel generale principio vigente in materia di vendita di cose altrui [v. 1478]. Come è noto, questa ha ad oggetto una cosa che al momento della stipulazione del contratto non appartiene al venditore, ma a terzi. La vendita di cosa altrui ha effetto solo tra gli stipulanti nel senso che fa sorgere a carico del venditore l'obbligo di procurare la cosa e di trasferirla poi al compratore: quest'ultimo diviene proprietario nel momento stesso cui il suo venditore acquista la proprietà del bene dal titolare di esso.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1147Era controverso sotto l'impero del codice del 1865 se l'ipoteca su cosa altrui fosse nulla in modo assoluto o soltanto annullabile e se fosse pertanto suscettiva di convalida nel caso che colui che l'aveva concessa fosse divenuto proprietario a qualsiasi titolo del bene ipotecato. Mentre la prevalente dottrina riteneva trattarsi di nullità assoluta, la giurisprudenza, orientata verso l'opposta tesi, ammetteva, nell'ipotesi di successivo acquisto della cosa da parte del concedente, che l'iscrizione presa conservasse efficacia dalla propria data. Ho creduto opportuno adottare una soluzione intermedia, analoga sotto alcuni aspetti, alla soluzione che nell'art. 1478 del c.c. si adotta, per la vendita di cosa altrui. Il negozio costitutivo dell'ipoteca ha efficacia obbligatoria, nel senso che il costituente è tenuto a procurare al creditore l'acquisto del diritto d'ipoteca, ma l'iscrizione può essere validamente presa solo quando il bene è entrato nel patrimonio del costituente (art. 2822 del c.c., primo comma), sì che l'iscrizione eventualmente presa prima non ha alcuna efficacia e non può neppure convalidarsi.
E' regolato anche il caso che l'ipoteca sia concessa da chi agisce come rappresentante senza averne la qualità: l'iscrizione può essere validamente presa solo quando il proprietario abbia ratificato la concessione (stesso art. 2822, secondo comma).

Quesiti degli utenti

Quesito numero 4338
Franco Muratori, mercoledì 13 luglio 2011 , chiede:

Ho una proprietà indivisa dove io ho il 50%.
Può una banca darmi un mutuo accendendo l'ipoteca sul bene indiviso?

Ringrazio tanto per una risposta.

Franco Muratori


Risposta della redazione di Brocardi.it, al quesito N°4338 del venerdì 22 luglio 2011 :

 

Nel caso in cui si voglia accendere l’ipoteca su tutto il bene immobile, si applica l’art. 1108 del c.c. che prescrive il consenso unanime di tutti i partecipanti alla comunione per la costituzione di diritti reali sul fondo comune. 

L’ipoteca può essere costituita anche su una quota di beni indivisi ex art. 2825 del c.c., in applicazione del criterio generale per cui ciascun condomino liberamente dispone del proprio diritto (v. art. 1103 del c.c.).




Tag: Diritti reali di garanzia, ipoteca beni indivisi
Attenzione: prenderemo in esame SOLO richieste scritte in italiano corretto, con adeguata punteggiatura, riferite a quesiti di interesse.



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Iscrizione e rinnovazione ipotecaria. Artt. 2826-2851

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Data di pubblicazione: dicembre 2008
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Art. 2826 (Indicazioni dell'immobile ipotecato) - Art. 2827 (Luogo dell'iscrizione) - Art. 2828 (Immobili su cui può iscriversi l'ipoteca giudiziale) - Art. 2829 (Iscrizione sui beni del defunto) - Art. 2830 (Ipoteca giudiziale sui beni dell'eredità beneficiata e dell'eredità giacente) - Art. 2831 (Ipoteca a garanzia di obbligazioni all'ordine o al portatore) - Art. 2832 (Iscrizione dell'ipoteca legale della moglie) - Art. 2833 (Responsabilità per mancata... (continua)