Testi per approfondire questo articolo

L' interesse consortile

Editore: Giuffrè
Collana: Saggi di diritto commerciale.NS
Data di pubblicazione: dicembre 2008
Prezzo: 25 -10%25 €

Sommario

Interesse consortile ed identità sistematica e funzionale del contratto di consorzio - La tutela dell'interesse consortile - La gestione dell'interesse consortile.

(continua)

← Art. precedente Art. successivo →

Dispositivo dell'art. 269 Codice di Procedura Civile

Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 106 (2), la parte provvede mediante citazione a comparire nell'udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell'articolo 163bis (3).
Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163bis. Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del convenuto.
Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza (4). Il giudice istruttore, se concede l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163bis. La citazione è notificata al terzo a cura dell'attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice.
La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall'articolo 165, e il terzo deve costituirsi a norma dell'articolo 166 (5).
Nell'ipotesi prevista dal terzo comma restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma dell'articolo 183 sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo.

Note

(2) L'art. 106 dà a ciascuna parte la possibilità di chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantito (c.d. intervento coatto).

(3) Il testo novellato dell'art. 163bis stabilisce che tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di sessanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centoventi giorni se si trova all'estero.

(4) Nell'ipotesi, tuttavia, che il convenuto ritardi nel sollevare le contestazioni che fanno sorgere per l'attore l'interesse alla chiamata in causa del terzo, deve ritenersi che l'attore possa parimenti ritardare nella richiesta di autorizzazione senza incorrere in decadenze. È evidente, infatti, che non può maturare una decadenza prima che il potere sia in concreto, effettivamente sorto.

(5) Rispetto al testo previgente, è venuta meno, per il terzo, la facoltà di costituirsi anche in udienza.


Quesiti degli utenti

Quesito numero 5039
giovanni, sabato 3 marzo 2012 , chiede:
Che tipo di interesse "giustifica" la chiamata in causa del terzo da parte del convenuto? In particolare, il convenuto può chiamare in causa il terzo, quando ritenga di non essere realmente titolare passivo del rapporto sostanziale dedotto in giudizio? nella fattispecie, un Comune è chiamato a risarcire i danni provocati da una buca della strada; in realtà, il danno al pedone è stato provocato dalla caduta in un canale di irrigazione gestito da un consorzio irriguo.
Risposta della redazione di Brocardi.it, al quesito N°5039 del martedì 6 marzo 2012 :

Il convenuto può avere interesse a che venga accertato, nel medesimo giudizio, che egli non è responsabile perchè, ad esempio, il fatto a lui addebitato deve essere imputato ad un altro soggetto, unico responsabile dell'illecito oggetto di causa. L'interesse del convenuto può essere fatto valere con la chiamata in causa del terzo, indicato come unico responsabile. In questo caso, qualora il convenuto, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva chiami un terzo indicandolo come il vero legittimato, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo medesimo, onde il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza incorrere nel vizio di extrapetizione (sul punto si veda Cass. Civ. 2007/13165). In questo caso si avrà un ampliamento della controversia originaria, sia in senso oggettivo - perchè la nuova obbligazione dedotta dal convenuto viene ad inserirsi nel tema della controversia, in via alternativa con quella che l'attore ha assunto a carico del convenuto - sia in senso soggettivo, perchè il terzo chiamato in causa diventa un'altra parte di quella controversia e viene a trovarsi con il convenuto in una situazione tipica di litisconsorzio alternativo.


Attenzione: prenderemo in esame SOLO richieste scritte in italiano corretto, con adeguata punteggiatura, riferite a quesiti di interesse.