Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche e in siti internet da lui designati(1).
Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato (2).
(1) Lo strumento descritto dalla norma in commento non va confuso con la pubblicazione della sentenza di condanna prevista dall'art. 186 c.p., in quanto funge da riparazione parziale, che contribuisce con altri strumenti alla integrale soddisfazione del danneggiato. tale strumento ha lo scopo sia di riparare un danno non patrimoniale sia di tutelare il generale interesse alla circolazione di notizie non false, qui realizzata assieme a quella di prevenzione di tutte le altre conseguenze che quella falsità avrebbe potuto determinare (danni futuri). Questo consente di ordinare la pubblicazione anche in assenza di uno specifico danno da risarcire.
La pubblicità della decisione può avvenire non solo su uno o più giornali, ma con la riforma della l.69/2009 anche sui siti internet indicati dal giudice.
Alcune fattispecie applicative si rinvengono ad es. in relazione alla tutela del diritto al nome (v. c.c. 7 2), delle invenzioni industriali (art. 85, r.d. 29-6-1939, n. 1127), del diritto d'autore (art. 166, r.d. 22-4-1941, n. 633).
(2) Oggetto della pubblicità di cui alla norma in analisi è un estratto, in quanto non risulta necessario render noto l'intero provvedimento: quest'ultimo può essere tanto una sentenza quanto un provvedimento d'urgenza emesso ex art. 700 c.p.c.. La stessa deve essere eseguita dal soccombente a sue spese e qualora questo non provveda, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta mettendo a carico del soccombente le spese sostenute per la pubblicazione.
Nel caso in cui la questione sia di notevole risonanza, l'inserzione può esser disposta in più giornali o altri mezzi di diffusione delle notizie come i siti internet, intendendoli estensivamente, se necessario, per raggiungere lo scopo.
La norma in commento indica un mezzo di risarcimento in forma specifica caratterizzato da una forte efficacia riparatoria della reputazione e dell'onore della persona offesa. Inoltre, tale mezzo ha anche un efficacia restitutoria, in quanto la pubblicazione della sentenza ha il fine di far sì che la collettività conosca la reintegrazione del diritto dell'offeso e di conseguenza ad evitare che le false rappresentazioni della realtà giuridica circolino nella società.