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Articolo 120 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Pubblicità della sentenza

Dispositivo dell'art. 120 Codice di procedura civile

Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche e in siti internet da lui designati(1).

Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato (2).

Note

(1) Lo strumento descritto dalla norma in commento non va confuso con la pubblicazione della sentenza di condanna prevista dall'art. 186 c.p., in quanto funge da riparazione parziale, che contribuisce con altri strumenti alla integrale soddisfazione del danneggiato. tale strumento ha lo scopo sia di riparare un danno non patrimoniale sia di tutelare il generale interesse alla circolazione di notizie non false, qui realizzata assieme a quella di prevenzione di tutte le altre conseguenze che quella falsità avrebbe potuto determinare (danni futuri). Questo consente di ordinare la pubblicazione anche in assenza di uno specifico danno da risarcire.
La pubblicità della decisione può avvenire non solo su uno o più giornali, ma con la riforma della l.69/2009 anche sui siti internet indicati dal giudice.
Alcune fattispecie applicative si rinvengono ad es. in relazione alla tutela del diritto al nome (v. c.c. 7 2), delle invenzioni industriali (art. 85, r.d. 29-6-1939, n. 1127), del diritto d'autore (art. 166, r.d. 22-4-1941, n. 633).
(2) Oggetto della pubblicità di cui alla norma in analisi è un estratto, in quanto non risulta necessario render noto l'intero provvedimento: quest'ultimo può essere tanto una sentenza quanto un provvedimento d'urgenza emesso ex art. 700 c.p.c.. La stessa deve essere eseguita dal soccombente a sue spese e qualora questo non provveda, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta mettendo a carico del soccombente le spese sostenute per la pubblicazione.
Nel caso in cui la questione sia di notevole risonanza, l'inserzione può esser disposta in più giornali o altri mezzi di diffusione delle notizie come i siti internet, intendendoli estensivamente, se necessario, per raggiungere lo scopo.

Ratio Legis

La norma in commento indica un mezzo di risarcimento in forma specifica caratterizzato da una forte efficacia riparatoria della reputazione e dell'onore della persona offesa. Inoltre, tale mezzo ha anche un efficacia restitutoria, in quanto la pubblicazione della sentenza ha il fine di far sì che la collettività conosca la reintegrazione del diritto dell'offeso e di conseguenza ad evitare che le false rappresentazioni della realtà giuridica circolino nella società.

Spiegazione dell'art. 120 Codice di procedura civile

La norma in esame disciplina la c.d. divulgazione della sentenza, da distinguere dalla pubblicazione ex art. 133 del c.p.c. e dalla pubblicità ex art. 186 del c.p.c.; tale forma di pubblicazione considera la sentenza non come provvedimento, ma come fatto storico dell’avvenuta decisione.

Sebbene nel primo comma si faccia solo riferimento alle decisioni di merito, si ritiene che tale categoria debba essere intesa in senso ampio, così da comprendervi anche i provvedimenti cautelari.

La finalità che con tale istituto ci si prefigge di conseguire è quella di riparare il danno derivante, a titolo di responsabilità aggravata, dall’illecito processuale costituito dalla c.d. lite temeraria.

Si afferma, infatti, da un lato che questa norma introdurrebbe una forma di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 2058 del c.c., mentre secondo altra tesi la funzione della pubblicità della sentenza non è da ricondurre unicamente al risarcimento del danno individuale, ma all’interesse più generale che non circolino nella collettività false rappresentazioni della realtà giuridica.

Prima della riforma del 2009, la norma in esame prevedeva la pubblicità soltanto mediante inserzione per estratto della parte motiva in uno o più giornali individuati dal giudice; con la novella del 2009, invece, sono state ampliate le forme di pubblicità della sentenza, ammettendosi non soltanto la comunicazione, ma anche l’uso dei mass media, nonché delle testate giornalistiche, radiofoniche, televisive e dei siti internet.

Grava sul soccombente l’obbligo di dare esecuzione all’ordine di pubblicazione, rispettando le modalità indicate dal giudice e sopportandone le relative spese.
In caso di inadempimento, poiché si tratta di un facere specifico, non troverà applicazione l’art. 612 del c.p.c., bensì il secondo comma della norma in esame, ossia sarà la parte in favore della quale è stata disposta la pubblicazione a provvedervi personalmente, con diritto ad essere rifusa delle spese dall’obbligato (eventualmente facendo ricorso al n. 2 dell’art. 633 del c.p.c..

Secondo parte della dottrina la pubblicazione può avvenire su iniziativa autonoma della parte interessata, a sue spese e senza alcun intervento giudiziale; in tal caso, però, la parte che la esegue si assumerà il rischio che ne possano emergere gli estremi di una responsabilità extracontrattuale a suo carico ex art. 2043 del c.c..

Infine, va evidenziato che il giudice gode di piena discrezionalità nel determinare il contenuto della pubblicazione, la quale può farsi per esteso, per estratto e sintesi o limitatamente al solo dispositivo.

Massime relative all'art. 120 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 1091/2016

In tema di lesione del diritto all'immagine ed alla reputazione, la quantificata entità del corrispondente danno risarcibile non può essere automaticamente ridotta per effetto della pubblicazione della sentenza su un quotidiano, costituendo tale misura, oggetto di un potere discrezionale del giudice, una sanzione autonoma che, grazie alla conoscenza da parte della collettività della reintegrazione del diritto offeso, assolve ad una funzione riparatoria in via preventiva rispetto all'ulteriore propagazione degli effetti dannosi dell'illecito, diversamente dal risarcimento del danno per equivalente che mira al ristoro di un pregiudizio già verificatosi.

Cass. civ. n. 21835/2009

In tema di brevetto per invenzioni industriali, la mera nullità del brevetto non giustifica l'ordine di pubblicazione della sentenza, ai sensi della regola generale dell'art. 120 c.p.c., come pure della normativa speciale di cui agli artt. 85 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 e 126 del D.L.vo 10 febbraio 2005, n. 30, allorché non sussista alcun accertamento della violazione del diritto di proprietà industriale o del danno da risarcire, essendo sufficiente, al fine di ripristinare la legalità violata, la necessaria pubblicità della pronuncia, garantita dall'obbligatoria annotazione nel registro del brevetti tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Cass. civ. n. 16078/2001

In tema di reati commessi con il mezzo della stampa, la sentenza di condanna del giornalista in sede penale per il reato di diffamazione è sempre passibile di pubblicazione, a prescindere dal maggiore o minore tasso di tempo trascorso rispetto all'epoca dei fatti, purché l'offesa alla persona, o, per essa, ai suoi più prossimi eredi, sia suscettibile di riparazione mercé la detta pubblicazione.

Cass. civ. n. 2491/1993

Il potere discrezionale che l'art. 120 c.p.c. attribuisce al giudice di merito in ordine alle modalità ed estensione della pubblicazione della sentenza, nonché alla scelta del giornale, nei casi in cui ne sia riconosciuta l'utilità per la riparazione in forma specifica del danno, trova un limite solo nell'esigenza di razionalità ed adeguatezza della pronuncia e nel divieto di ultrapetizione, in relazione al quale il giudice non può ordinare la pubblicazione, se questa non è stata richiesta, o imporre una pubblicazione integrale della sentenza, se questa è stata richiesta per estratto, o in più giornali e per più volte consecutive, quando questa è stata richiesta solo in un giornale o per una sola volta.

Cass. civ. n. 600/1966

La concorrenza sleale è suscettibile di arrecare un pregiudizio economico pur nella sua stessa configurazione obiettiva, ma l'art. 2600 c.c., in omaggio al principio dell'imputabilità, la considera come fonte di un'obbligazione risarcitoria solo se i relativi atti siano stati compiuti con dolo o colpa. In tal caso, il giudice può ordinare anche la pubblicazione della sentenza e il relativo provvedimento assume, quindi, una funzione riparatoria complementare, essendo rivolto a circoscrivere o a prevenire le ulteriori conseguenze dannose. La detta pubblicazione non è, peraltro, indissolubilmente collegata con il risarcimento del danno subito dal soggetto passivo dell'illecita concorrenza, per cui anche la semplice condanna generica può consentire l'esercizio dell'anzidetta facoltà discrezionale. In linea generale, non vi è, pertanto, concettuale incompatibilità tra l'ordine di pubblicazione della pronuncia di accertamento di atti di concorrenza commessi con dolo o colpa e il rinvio della liquidazione del danno ad un separato giudizio.

Cass. civ. n. 1216/1964

La sanzione della pubblicazione della sentenza, quando gli atti di concorrenza sleale siano compiuti con dolo o con colpa, a norma dell'art. 2600 c.c., non è subordinata ed indissolubilmente collegata col risarcimento del danno per mezzo del pagamento di una somma di denaro.

Cass. civ. n. 2422/1958

Il carattere sanzionatorio e, nel contempo, di mezzo di prevenzione e di riparazione patrimoniale, insito nella norma di cui all'art. 120 c.p.c. — secondo la quale il giudice, ad istanza di parte, può ordinare l'inserzione nei giornali di un estratto della sentenza, a cura e spese del soccombente — impone necessariamente l'accertamento dell'estremo del dolo o della colpa di colui che il provvedimento deve subire.

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