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Capo III - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Dei modi di acquisto della proprietą

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
429 Ai modi di acquisto della proprietà enumerati dal codice del 1865 (art. 710) ho aggiunto l'accessione, che i compilatori del codice anteriore, anziché nel libro terzo «Dei modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose», disciplinarono nel libro secondo «Dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni», considerandola non come un modo di acquisto, ma come uno sviluppo, un'esplicazione del diritto di proprietà sulla cosa principale. Ho inoltre aggiunto l'invenzione, essendo improprio considerare il ritrovamento delle cose smarrite e la scoperta del tesoro quali casi speciali di occupazione, e infine ho aggiunto la specificazione, l'unione e la commistione. Le tre ultime figure non possono, senza grande sforzo, ricondursi, come le riconduceva il codice del 1865, nell'ambito dell'accessione. Nella specificazione, infatti, non è possibile ravvisare, come ha messo in evidenza la dottrina più moderna, un rapporto al subordinazione tra due elementi eterogenei, la materia e il lavoro; nell'unione o nella commistione poi, quando le cose sono inseparabili, sorge, di regola, un rapporto di comunione, e solo nel caso in cui una di esse possa essere considerata come principale rispetto all'altra o sia di molto superiore per valore, si opera l'attrazione per praevalentiam e si rientra nell'orbita dell'accessione. Per contro, dai modi di acquisto enumerati dal codice anteriore ho eliminato la donazione, che non è un modo autonomo di acquisto, ma rientra nella categoria generale dei contratti.