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Dispositivo dell'art. 947 Codice Civile

Le disposizioni degli articoli 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività antropica ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento.
La disposizione dell'art. 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall'attività antropica.
In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacitadei beni del demanio idrico (1).

Note

(1) Art. così sostituito ex art. 4, l. 5-1-1994, n. 37.


Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

442Nell'art. 947 del c.c. si precisa che le disposizioni concernenti l'alluvione propria e impropria, le isole e le unioni di terra e l'alveo abbandonato non si applicano nel caso in cui le alluvioni e i mutamenti del letto dei fiumi derivino da regolamento del loro corso, da bonifiche o da altre simili cause non naturali.

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