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Articolo 942 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Terreni abbandonati dalle acque correnti

Dispositivo dell'art. 942 Codice Civile

I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente(1) si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto(2).

Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.

Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico.

Note

(1) Il ritirarsi del suolo non può che avvenire con lentezza, progressività e durevolezza: viceversa si dovrebbe applicare l'art. 946.
(2) Prima dell'entrata in vigore della L. 37/1994 l'acquisto del terreno impercettibilmente sottratto a una riva avveniva a favore del proprietario della riva incrementata.

Ratio Legis

La norma disciplina la cosiddetta alluvione "impropria".

Spiegazione dell'art. 942 Codice Civile

Alluvione impropria

Questo articolo è identico anche nella forma all'art. 454 del vecchio codice del 1865: concerne infatti quella che in dottrina è chiamata alluvione impropria.


Differenze dall'alluvione propria

Non si tratta della corrente che, come per l'alluvione propria, trascina la terra e lentamente e impercettibilmente la deposita in uno dei fondi rivieraschi, che viene gradatamente ad aumentarne la superficie per effetto di queste naturali aggiunzioni: nel caso in esame la corrente delle acque insensibilmente si ritira da una delle rive e preme sull'altra lasciando, pur insensibilmente, scoperta una parte del terreno, che costituisce la continuazione di quello del fondo rivierasco a cui accede.

Si deve tenere ben presente l'elemento della gradualità dello spostamento della corrente, perchè, in caso di mutamento improvviso e violento di corrente, ci si potrebbe trovare nel caso di avulsione o di alveo derelitto di cui si parlerà negli articoli relativi.

L'insensibile deviazione della corrente è il caso normale dell'alluvione impropria, che potrebbe anche avvenire per diminuzione di quantità della massa d'acqua per cause naturali. Potrebbe, infine, avvenire per cause parzialmente artificiali, nel senso che a determinare la variazione di corrente sia intervenuta l'opera dell'uomo legittimamente compiuta.

Per i codici stranieri ci si riporta a quanto detto nell' art. 941 del c.c..

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

438 La disciplina dell'alluvione, sia propria sia impropria (terreno abbandonato dall'acqua corrente), è rimasta inalterata. L'art. 941 del c.c., l'art. 942 del c.c. e l'art. 943 del c.c. riproducono, semplificandone in qualche punto la formulazione, gli articoli 453, 454 e 455 del codice precedente.

Massime relative all'art. 942 Codice Civile

Cass. civ. n. 3854/2020

In tema di accessione fluviale, il presupposto perché possa originarsi il diritto di accessione in favore dei proprietari confinanti dell'alveo derelitto di un fiume o torrente, secondo il disposto degli artt. 942 - 947 c.c. (nel testo anteriore alla entrata in vigore della l. n. 37 del 1994, applicabile "ratione temporis" qualora la situazione ambientale cui si fa riferimento si sia verificata prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina), è che il corso d'acqua abbia abbandonato il letto per una forza spontanea, e non per l'opera dell'uomo, ovvero che l'accessione non sia stata determinata da attività antropica.

Cass. civ. n. 14645/2017

La disciplina di cui all’art. 1 della l. n. 37 del 1994 (recante "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche"), sostitutiva dell’art. 942 c.c., che esclude la sdemanializzazione dei terreni comunque abbandonati dalle acque correnti, è priva di efficacia retroattiva.

Cass. civ. n. 4753/2002

Anche nel vigore delle norme di cui agli artt. 942, 946, 947 vecchio testo del codice civile (anteriormente, cioè, alla novella di cui alla legge 37/1994), le accessioni fluviali comportavano l'acquisto della proprietà da parte dei proprietari rivieraschi solo se determinate da eventi naturali, e non dall'opera artificiale dell'uomo.

Cass. civ. n. 9376/1994

Il fenomeno di incremento fluviale disciplinato, nella particolare forma di accessione denominata alluvione impropria, dall'art. 942 c.c., consiste nell'acquisto, da parte del proprietario o dei proprietari dei fondi posti lungo una delle due rive del fiume, della proprietà del terreno abbandonato dall'acqua corrente che ritirandosi insensibilmente e per cause naturali da una delle rive, si è spostata insensibilmente impercettibilmente ma definitivamente verso l'altra, privando la riva abbandonata dalle acque della originaria funzione di pubblico interesse dalla quale dipendeva la sua demanialità necessaria; tale fenomeno si distingue, quindi, da quello affine dell'alveo abbandonato di cui all'art. 946 c.c., che consiste nel repentino abbandono, da parte del fiume, del proprio letto originario per aprirsi un nuovo corso.

Cass. civ. n. 232/1987

Qualora un terreno abbandonato da un corso d'acqua perda la qualità di bene demaniale e venga acquistato a titolo originario dal proprietario del fondo rivierasco, ai sensi dell'art. 942 c.c., la successiva riacquisizione di detto bene, per effetto di usucapione, al patrimonio dello Stato postula un possesso esercitato dall'amministrazione con la cosciente volontà di godere dell'immobile altrui, e, pertanto, non è ravvisabile in un comportamento che, nell'erroneo presupposto della persistente demanialità del bene medesimo, si esaurisca in atti di gestione del demanio (nella specie, concessione a terzi e percezione del relativo canone).

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Marchesi N. chiede
lunedì 24/01/2011

“Se il proprietario di un terreno golenale di un fiume durante diverse piene si ritrova il proprio terreno eroso (faccio un esempio, la particella anziché misurare 1 ettaro come in origine dopo l'erosione misura solo 7000 mq), questo terreno mancante non è più suo. Ma se dopo alcuni anni e diverse piene del fiume (lento, progressivo e durevole) questo terreno ritorna a misurare ancora 1 ettaro, ed il proprietario negli anni ha continuato ha pagare gli estimi catastali, il terreno è ancora di sua proprietà oppure i 3000 mq che ha rilasciato il fiume sono del demanio idrico?
Colgo l'occasione per ringraziare anticipatamente e porgo distinti saluti.”

Consulenza legale i 28/01/2011

Ai sensi dell'art. 941 del c.c., gli incrementi e le unioni di terra che si formano successivamente e impercettibilmente (per cause naturali) nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, appartengono al proprietario del fondo. Si tratta di un acquisto per accessione di immobile a immobile.
Nel caso di specie, il terreno ora tornato alle sue dimensioni originarie è interamente appartenente al proprietario del terreno golenale.