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Dispositivo dell'art. 927 Codice Civile

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario [930], e, se non lo conosce, deve consegnarla (1) senza ritardo al sindaco [928] del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento (2).

Note

(1) L'art. 647 del c.p. stabilisce che è reato appropriarsi di denaro o cose smarrite senza osservare le prescrizioni stabilite dalla legge civile sull'acquisto della proprietà delle cose trovate.

(2) Per le cose trovate sui treni c'è una disciplina dettata da una legge speciale che deroga a quanto disposto dall'art. 926: infatti, chi trova una cosa su un treno o in un luogo di pertinenza dell'amministrazione ferroviaria, deve consegnarla al capo treno o al capostazione, e qualora il proprietario non si presenti, chi ha trovato la cosa ha diritto al premio, ma è lo Stato che acquista la proprietà.


Ratio Legis

Si tratta della figura dell'«invenzione», modo di acquisto della proprietà, avente la finalità di tutela del soggetto che abbia smarrito la cosa mobile di sua proprietà, allo scopo di favorire la restituzione del bene a chi lo ha perduto.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

432In tema di ritrovamento di cose smarrite (articoli 927 - 930) sono da rilevare alcune innovazioni. Anzitutto si stabilisce (art. 927 del c.c.) che il ritrovatore, nel consegnare, quando non ne conosce il proprietario, la cosa al podestà del comune in cui l'ha trovata, deve indicare le circostanze del ritrovamento. In secondo luogo viene precisato (art. 928 del c.c.) che la pubblicazione dell'avviso di ritrovamento nell'albo pretorio del comune, da farsi, come nel codice anteriore, per due domeniche successive, devo restare affissa per tre giorni ciascuna volta. In terzo luogo (art. 929 del c.c.) il termine, decorso il quale il ritrovatore acquista la proprietà della cosa ritrovata oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, è ridotto da due anni a un anno. In quarto luogo (art. 930 del c.c., secondo comma), in relazione al nuovo valore della moneta, viene elevato da lire duemila a lire diecimila il valore della cosa ritrovata agli effetti della riduzione del premio sul sovrappiù dal decimo al ventesimo. Infine (art. 930 del c.c., terzo comma), prevedendosi che la cosa non abbia valore commerciale, si rimette all'apprezzamento discrezionale del giudice la determinazione del premio.

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