Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Condomino posa un cancello sulle parti comuni

Condomino posa un cancello sulle parti comuni
Illegittima l'installazione da parte del condomino di un cancello che impedisca l'accesso allo spazio comune agli altri condomini: l'amministratore potrà ordinarne la rimozione.
Con la sentenza n. 5215 del 5 marzo 2014, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema relativo alla legittimità dell’installazione di un cancello da parte di un condomino.

Nel caso esaminato dalla Corte, il proprietario di un’unità immobiliare posta all’interno di un condominio aveva installato un cancello in ferro che limitava il libero accesso, da parte degli altri condomini, allo spazio condominiale circostante.

Il condominio agiva, quindi, in giudizio, chiedendo, ai sensi dell’art. 1168 codice civile, la “reintegra nel possesso”, per tutti i condomini, dell’area in questione.

Con una prima ordinanza, il Tribunale ordinava la rimozione del cancello e con un ulteriore provvedimento provvisorio, il giudice ordinava, nuovamente, di rimuovere le chiusure apposte dal condomino.

Tali provvedimenti venivano confermati con sentenza del Tribunale e, altresì, della Corte d’Appello, la quale rigettava l’appello proposto dal condomino condannato.

La Corte d’Appello, in particolare, riteneva che il condominio fosse titolare del possesso dell’area in questione, tutelabile con la proposta azione possessoria.

Ritenendo tale decisione ingiusta, il condomino decideva, quindi, di proporre ricorso in Cassazione, per violazione degli art. 1168, 1170 e 1140 c.c., affermando che, nel caso in esame, “non era configurabile un possesso tutelabile al momento del presunto spoglio del condomino sull’area in questione”, dal momento che ben 50 condomini avevano “espressamente affermato di non aver mai posseduto l’area oggetto dell’azione di spoglio”.

Inoltre, il condomino sottolineava come il medesimo avesse provveduto ad inviare una lettera ai condomini con cui manifestava la propria volontà di apporre il cancello in questione, la quale escludeva, dunque, la “violenza e clandestinità” del presunto spoglio (richiesta, dall’art. 1168 c.c., ai fini dell’azione di reintegrazione).

Peraltro, il condomino evidenziava anche di essersi offerto di consegnare le chiavi del cancello ai condomini, con la conseguenza che il cosiddetto “animus spoliandi” (vale a dire, l’intenzione di privare del possesso), doveva dirsi escluso.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dal ricorrente, rigettando il relativo ricorso.

La Corte rilevava, come la questione relativa alla presunta inesistenza dello spoglio fosse infondata, “non rilevando il fatto che le chiavi erano state offerte (sia pure inizialmente), ai soli condomini che avevano instaurato il precedente giudizio”.

Infatti, “la mera offerta labiale delle chiavi, non seguita da azione concreta all’amministratore del condominio”, non toglie “gli effetti del commesso spoglio, tanto più che l’amministratore aveva immediatamente rappresentato l’interesse del condominio e dei condomini al libero passaggio sull’area”.

Per quanto riguarda, invece, il cosiddetto “animus spoliandi” (ovvero, l’intenzione di privare del possesso gli interessati), la Corte rilevava come lo stesso fosse insito nel fatto di aver apposto il cancello. Infatti, “l’elemento soggettivo che completa i presupposti dell’azione di spoglio, risiede nella coscienza e volontà dell’autore di compiere l’atto materiale nel quale si sostanzia lo spoglio, indipendentemente dalla convinzione dell’agente di operare secondo diritto”. In tal senso, infatti, ricordava la Corte, la Cassazione stessa si era già pronunciata, con la sentenza n. 2316 del 31 gennaio 2011.

In conclusione, la Corte riteneva che, nel caso di specie, l’azione di reintegrazione del possesso fosse stata legittimamente esercitata da parte del condominio, con la conseguenza che il ricorso promosso dal condomino in questione doveva essere rigettato.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.