Sommario
I. Parte Generale. – L’evoluzione del sistema privatistico italiano e l’influsso tedesco: spunti per una riflessione generale (G. Cian). – Verso principi generali uniformi degli atti della persona (e della famiglia) (M.G. Cubeddu). – Morte e trasfigurazione dell’analogia (N. Lipari). – Tra ordinamento e sistema (P. Rescigno). – II. Diritto delle persone. – Note critiche sull’interpretazione... (continua)
La nuova edizione della "Giurisprudenza sul Codice civile coordinata con la dottrina", autorevolmente diretta da Cesare Ruperto presenta una trattazione completa e sistematica dell'evoluzione giurisprudenziale relativa alla disciplina codicistica, riletta alla luce degli orientamenti della dottrina e delle incessanti innovazioni legislative intervenute. Il coordinamento della trattazione giurisprudenziale e dottrinale del codice civile con quella delle norme complementari, operato sia... (continua)
Il volume, che si sviluppa in circa 300 pagine, fa parte della collana “Medicina legale e scienze affini” diretta da Giusto Giusti, medico legale, già ordinario all’Università Tor Vergata di Roma e consulente tecnico in moltissimi ed importanti processi.
Il titolo di questo volume intende alludere alla intrinseca pluralità del concetto di capacità di agire, così come si è venuto delineando nell’ordinamento giuridico... (continua)
"Nuove prospettive costituzionali del diritto di difesa" è il titolo di un lavoro che indaga la complessiva esigenza di protezione giudiziale dei diritti della persona, al fine di dimostrare che anch'essa partecipa con gli altri diritti di ordine sostanziale agli attuali fenomeni di universalizzazione dei diritti, globalizzazione economica e circolazione dei modelli giuridici. I recenti sviluppi dell'ordinamento italiano dimostrano, infatti, che, con riferimento al diritto di... (continua)
La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita (1). I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita (2) (3).
(1) La capacità giuridica si perde soltanto al momento della morte, perciò estremamente importante è stabilire il momento in cui essa si determina. La legge sui trapianti del 2-2-1975, n. 644 fissava come criterio base la cd. morte cerebrale, ossia la cessazione irreversibile di tutte le attività del sistema nervoso centrale. La l. 29-12-1993, n. 578 ha fornito, per la prima volta, una definizione dell'evento morte identificandolo con «la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo» e rimettendo alla potestà normativa secondaria l'enucleazione dei criteri di accertamento della morte (d.m. 22-8-1994, n. 582, Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte). La materia è stata ulteriormente disciplinata (con maggiore attenzione e minuziosa regolamentazione degli atti idonei all'accertamento) dalla l. 1-4-1999, n. 91, che contiene la nuova disciplina dei trapianti di organi da cadavere. La capacità giuridica si perde anche a seguito di una dichiarazione di morte presunta [v. 58] alla quale la legge ricollega gli stessi effetti della morte naturale, pur essendo possibile un accertamento contrario. Nel nostro ordinamento non è, invece, ammessa la cd. morte civile, cioè la situazione di chi, pur essendo vivente, è privato di tutti i diritti. Non è possibile nel nostro sistema un'incapacità giuridica generale ed assoluta: è invece, configurabile, in alcuni casi, un'incapacità speciale, che indica l'impossibilità per una persona di essere titolare di alcuni rapporti (es.: il minore è incapace in materia di lavoro, il fallito non può essere nominato tutore).
(2) In particolare, il concepito è capace di succedere [v. 462] e di ricevere per donazione [v. 784].
(3) Il comma 3 è stato abrogato ex art. 1, r.d. 20-5-1944, n. 25 e ex art. 3, d.lgs.lgt. 14-9-1944, n. 287.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
35In questo titolo sono raggruppate le norme che definiscono la persona fisica soggetto di diritto e fissano la disciplina dei principali diritti della personalità. Per quanto concerne i requisiti necessari all'esistenza di una persona fisica quale soggetto di diritti, il nuovo codice sopprime la menzione del requisito della vitalità soprattutto per la considerazione che nella pratica riesce assai difficile la distinzione del nato vitale dal nato non vitale, nei casi in cui la vita duri poche ore o pochi giorni. D'altra parte, l'importanza concreta del requisito stesso era attenuata dalla presunzione che, nel dubbio, dovesse ritenersi vitale chi fosse nato vivo. Il secondo comma dell'art. 1 del c.c. stabilisce, con una norma di ordine generale, che i diritti che la legge riconosce al concepito sono subordinati all'evento della nascita. E' sembrato conveniente, infine, in armonia con le direttive razziali del Regime, porre nel terzo comma dell'art. 1 una disposizione con la quale si fa rinvio alle leggi speciali per quanto concerne le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a determinate razze. La formula usata nel testo contiene peraltro un'affermazione positiva, in quanto sancisce il principio che l'appartenenza a determinate razze può influire sulla sfera della capacità giuridica delle persone.