Testi per approfondire questo articolo

La separazione personale dei coniugi

Autore:
Editore: CEDAM
Collana: Trattato teorico-pratico diritto privato
Pagine: 800
Data di pubblicazione: settembre 2011
Prezzo: 72 -10%72 €
Categorie: Separazione

L'opera esamina la separazione personale dei coniugi attraverso l'analisi delle forme di separazione, dei vari effetti e dei profili di responsabilità civile, di diritto processuale, internazionale e tributario.

L'opera è corredata da ben 17 grandi questioni che affrontano i temi pratici più ricorrenti ed interessanti.

L'opera è suddivisa in una parte teorico-trattatistica ed una parte più pratica, denominata 'le grandi questioni'.

Il... (continua)

Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza. Trattato teorico-pratico
Il matrimonio. Le unioni di fatto. I rapporti personali

Autore:
Editore: Giappichelli
Collana: Grandi temi del diritto
Pagine: 828
Data di pubblicazione: dicembre 2011
Prezzo: 85 -10%85 €

L'opera offre all'interprete una trattazione completa delle tematiche tradizionali come dei nuovi orizzonti del diritto di famiglia e, nel contempo, risponde alle esigenze dell'operatore pratico, bisognoso di uno strumento di facile consultazione e di immediato collegamento con la prassi delle corti. Con tale chiave di lettura metodologica, il fine ultimo dell'impegno interpretativo degli autori è stato la ricostruzione del diritto "vivente" che regola le moderne dinamiche... (continua)

Affidamento dei figli nella separazione e nel divorzio
Volume + DVD

Editore: CEDAM
Data di pubblicazione: dicembre 2009
Prezzo: 42 -10%42 €
Categorie: Affidamento prole
Diritti e doveri del genitore separato non affidatario nei confronti dei figli

Autore: Bregante Lina
Data di pubblicazione: dicembre 2004
Prezzo: 33 -10%33 €
In quest'opera, la figura del genitore non affidatario affiora tramite un continuo raffronto con la controparte, in uno schema nel quale si approfondisce il concetto di "interesse del minore"; si affrontano i criteri di identificazione del genitore affidatario; si discute del diritto-dovere di stare con i figli; si presentano modalità di esercizio della sorveglianza e dell'educazione; si conclude con i doveri economici, sotto il duplice aspetto del mantenimento e dell'assegnazione della casa.... (continua)


Dispositivo dell'art. 122 Codice Civile

Il matrimonio può essere impugnato [127] da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza (2) [129] o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo (3). Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona (4) o di errore essenziale su qualità personalidell'altro coniuge. L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi: 1) l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di un'anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale [89 1] (5); 2) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione [c.p. 178-181] prima della celebrazione del matrimonio. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile [c.p.p. 648, 650]; 3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale [c.p. 102, 103, 105]; 4) la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile; 5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'articolo 233, se la gravidanza è stata portata a termine (6). L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore [119 2, 120 2, 123 2, 2964; c.p.c. 70 n. 2, 72 3].

Note

(2) La norma fa riferimento alle ipotesi di violenza morale, in quanto l'ipotesi di violenza fisica, difficilmente realizzabile data la partecipazione del pubblico ufficiale, comporterebbe una nullità radicale dell'atto per mancanza di un elemento essenziale. La violenza cui si riferisce l'articolo in esame deve avere le stesse caratteristiche di quella di cui all'art. 1435: deve consistere, perciò, in una minaccia tale da fare ritenere ad una persona sensata che possa verificarsi a lei o ai suoi beni un male ingiusto e notevole (tenuto conto dell'età, del sesso e delle condizioni della persona).

(3) Il cd. timore reverenziale, che deriva da una condizione soggettiva dell'intimorito, è irrilevante.

(4) Si tratta del cd. scambio di persona che non va confuso con il matrimonio sotto falso nome, perfettamente valido e che richiede solo la rettificazione dell'atto di matrimonio.

(5) Deve trattarsi di una malattia esistente al momento del matrimonio e non conosciuta dall'altro coniuge. Essa, inoltre, deve comportare un pericolo per i familiari o essere di natura ripugnante. Il termine deviazioni sessuali fa riferimento ai comportamenti sessuali degli sposi, mentre il concetto di anomalia si collega soprattutto all'impotenza (intesa sia come incapacità di riproduzione -- es.: la sterilità -- che come incapacità di avere rapporti sessuali).

(6) Si tratta del caso in cui l'uomo contrae matrimonio nell'erronea convinzione che lo stato di gravidanza della sposa sia stato da lui causato. Se la gravidanza è stata portata a termine, l'azione di annullamento per errore può essere esercitata solo se vi sia stato il preventivo disconoscimento di paternità.


Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

99L' art. 122 del c.c. riproduce l'art. 128 del progetto, salvo una modificazione formale nel primo comma. Non sono state accolte le altre proposte fatte sullo stesso articolo, poiché la formula "errore che ridondi sulla identità della persona" è sembrata meno propria dell'altra "quando si risolve in errore sull'identità della persona", e l'espressione "la sua piena libertà", che si trova già nel vecchio codice, scolpisce, meglio che non l'altra "la sua libertà", il concetto della cessazione di qualsiasi causa esterna che possa influire sulla libera determinazione della volontà.

Quesiti degli utenti

Quesito numero 4914
Guy, venerdì 27 gennaio 2012 , chiede:
Vorrei sapere se, a Vostro avviso, è possibile richiedere la nullità del matrimonio nel caso in cui il marito, cittadino straniero, oltre ad avere fornito alla giovanissima futura moglie un nome falso fino al giorno del matrimonio, dopo una settimana abbia confessato di essersi sposato solo per non venire espulso dal paese. Preciso che il matrimonio, su richiesta di lui, è stato celebrato in assoluta segretezza e non vi è mai stata convivenza tra i coniugi.
Risposta della redazione di Brocardi.it, al quesito N°4914 del giovedì 2 febbraio 2012 :

L'errore sulla identità della persona dell'altro coniuge rende invalido il matrimonio ai sensi dell' art. 122 del c.c. .
Lo scambio di persona è, ovviamente, assai raro e non va confuso con il matrimonio sotto falso nome, quando la persona sposata è effettivamente quella voluta (in tale ipotesi il matrimonio è valido e tutt'al più sarà oggetto di rettifica l'atto di matrimonio).

Nel caso di specie, però, il matrimonio potrebbe essere impugnato per simulazione ai sensi dell' art. 123 del c.c. . La legge configura tale vizio allorquando i coniugi abbiano convenuto di non voler esercitare i diritti o di non adempiere gli obblighi derivanti dal matrimonio. L'impugnazione spetta a ciascuno di loro, ma è fissata una duplice decadenza: il matrimonio non è più annullabile se è trascorso un anno dalla celebrazione del matrimonio, ovvero se gli sposi hanno convissuto come coniugi, anche per un breve periodo.


Attenzione: prenderemo in esame SOLO richieste scritte in italiano corretto, con adeguata punteggiatura, riferite a quesiti di interesse.



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Premessa alla prima edizione. – Premessa alla nona edizione. – Parte I: Il processo di esecuzione forzata. – I. Il processo di esecuzione nei suoi aspetti generali. – II. Gli atti preparatori del processo di esecuzione forzata. – III. L’espropriazione. – Sez. I: L’espropriazione forzata in generale. – Sez. II: L’espropriazione mobiliare presso il debitore. – Sez. III: L’espropriazione... (continua)

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