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Dispositivo dell'art. 123 Codice Civile

Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti [143] (2). L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi (3) successivamente alla celebrazione medesima [119 2, 120 2, 122 4, 2964].

Note

(2) È importante individuare quali diritti ed obblighi debbano risultare esclusi affinché possa essere configurata la simulazione dell'atto. Si afferma che la norma non fa riferimento a tutti i possibili effetti del rapporto coniugale, ma solo a quelli che ne costituiscono il contenuto in senso stretto (e cioè i diritti e obblighi reciproci degli sposi). Per tale motivo non potrebbe parlarsi di invalidità del matrimonio nel caso di un accordo che escluda l'assunzione dei propri obblighi nei confronti dei figli. Una volta chiariti quali siano gli obblighi e i diritti che devono essere oggetto della simulazione, è opportuno precisare che alcuni ritengono necessaria l'esclusione totale degli stessi, mentre secondo altra opinione è sufficiente l'esclusione di uno solo degli obblighi previsti dall'art. 143.

(3) A differenza di quanto previsto dagli artt. 119, 120 e 122 la norma richiede non la semplice coabitazione ma una vera e propria convivenza. Essa lascia presumere, senza possibilità di prova contraria, l'assenza di una volontà dei coniugi di derogare ai loro diritti e doveri coniugali. Secondo altra opinione, invece, la convivenza avrebbe l'effetto di sanare il vizio derivante dalla simulazione, impedendo così la proposizione di un'impugnativa (così come avviene negli artt. 119, 120 e 122).


Ratio Legis

L'ipotesi descritta dalla norma non rientra nell'ambito dei vizi del consenso. Non si tratta di un vizio relativo alla formazione della volontà ma, piuttosto, del potere delle parti di ottenere l'accertamento del carattere simulato del loro accordo matrimoniale. In tal modo si rimuove l'apparenza giuridica creata per volontà degli stessi coniugi. Circa la natura dell'impugnazione sono state sviluppate diverse teorie: per alcuni è analoga a quella dell'impugnazione per simulazione del contratto [v. 1414], per altri è un caso di annullabilità. Coloro che considerano la simulazione del matrimonio una causa di nullità dello stesso, la inquadrano nell'ambito delle ipotesi di simulazione assoluta. Si afferma che i nubendi non vogliono in realtà il matrimonio perché non intendono attuarne la vera funzione. Allo stato attuale, però, la dottrina tende ad escludere che l'ipotesi disciplinata dall'art. 123 possa essere ricondotta nell'ambito della simulazione di cui all'art. 1414. Si afferma che il negozio simulato è nullo e inefficace fra le parti, mentre il matrimonio previsto dall'art. 123 produce tutti i suoi effetti, poiché l'accordo di non adempiere tutti i doveri e di non esercitare tutti i diritti derivanti dallo stesso rimane estraneo alla sua struttura, essendo irrilevante l'attuazione o meno di ciò che giuridicamente non esiste, come un negozio assolutamente simulato. L'efficacia del matrimonio simulato è provata dal fatto che l'azione può essere proposta solo entro termini determinati, che costituiscono delle ipotesi di vera e propria decadenza dall'azione. Tipiche applicazioni pratiche del matrimonio simulato sono quelle in cui il matrimonio è concluso al solo scopo di acquisire la cittadinanza o il nome oppure per legittimare un figlio.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

100Nell'art. 123 del c.c. non si è creduto di stabilire un termine di due anni per l'annullamento del matrimonio per impotenza, come era stato suggerito. Una norma siffatta, senza precedenti neanche nelle legislazioni straniere, sarebbe, oltre che ingiustificata, pericolosa, in quanto indurrebbe i coniugi a impugnare il matrimonio entro due anni per evitare la decadenza; mentre, non essendo fissato un termine, in molti casi tale impugnativa non verrà più promossa per circostanze sopravvenute e particolarmente per i legami affettivi che la vita comune fa sorgere tra i coniugi. Il secondo comma dell'articolo si occupa della impotentia generandi. Il progetto definitivo cominciava con l'escludere che l'impotenza di generare potesse essere proposta come causa di nullità del matrimonio, ma poi consentiva l'impugnativa del matrimonio da parte di uno dei coniugi se l'altro mancasse di organi necessari per la generazione. E' stato proposto di sostituire al criterio della "mancanza di organi necessari per la generazione "quello della esistenza di "organi costituzionalmente incapaci alla generazione". Ma tale proposta in realtà trasformerebbe il contenuto della disposizione; e, mentre da un lato estenderebbe notevolmente la possibilità di annullamenti matrimoniali attraverso indagini non sempre facili né sicure circa la incapacità funzionale, escluderebbe, dall'altro, senza giustificazione, casi più gravi come quello di mancanza completa di organi necessari alla generazione, quando non fosse costituzionale ma acquisita anteriormente al matrimonio. Si pensi per esempio all'estirpazione dell'utero e delle ovaie. E' sembrato quindi preferibile mantenere la disposizione entro gli stessi limiti del progetto definitivo. L'accertamento facile e sicuro del caso contemplato esclude incertezze e pericoli di abusi. Ma pure lasciandosi immutata la sostanza della disposizione, si è ritenuto opportuno modificarne la formulazione per eliminare quella certa contraddizione che vi era tra la dichiarazione che l'impotenza di generare non è causa di nullità del matrimonio e l'ammettere l'impugnazione del matrimonio in una ipotesi che costituisce un caso d'impotenza di generare. E' sembrato che il pensiero dovesse esprimersi più nettamente, senza tentennamenti, col dichiarare che l'impotenza di generare può essere proposta come causa di nullità del matrimonio nel solo caso che uno dei coniugi manchi di organi necessari per la generazione. Limitata a questo solo caso, l'ammissione della impotenza di generare non può destare quelle preoccupazioni che si manifestarono in maniera molto vasta allorché da taluni si auspicava di contemplare l'impotenza di generare come causa generale di nullità matrimoniale. Né si può dire che venga a crearsi un profondo divario con la legislazione canonica, da cui è retta la maggioranza dei matrimoni in Italia, perché il caso preso in considerazione è quello sul quale anche fra i canonisti vi è una copiosa letteratura. E' opportuno in ogni modo precisare che la disposizione dettata circa l'impotenza di generare, di cui si occupa il secondo comma dell'art. 123, non intende limitare in alcun modo il campo di applicazione del primo comma dell'articolo medesimo che riflette l'impotentia coeundi. La nozione di questa rimane quindi immutata nella sua piena estensione, quale è stata sempre tradizionalmente intesa dalla nostra dottrina civilistica, la quale in questa parte è modellata su quella canonica. Di conseguenza tutte le volte che la mancanza di organi necessari per la generazione importa impotentia coeundi, l'annullamento del matrimonio sarà regolato dalla disposizione del primo comma dell'art. 123, senza le condizioni e limitazioni stabilite nel secondo comma. Le disposizioni dettate in questo ultimo comma trovano quindi praticamente applicazione, quando la mancanza di organi necessari alla generazione sia tale da non produrre, a stretto rigore, l'impotentia coeundi, come può avvenire per es. quando una donna o per costituzione o per operazioni subite sia priva del tutto degli organi necessari alla generazione.

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