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Articolo 233 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Nascita del figlio prima dei centottanta giorni

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 233 Codice Civile

Articolo abrogato con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

[Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato legittimo se uno dei coniugi, o il figlio stesso, non ne disconoscono la paternità.]

Ratio Legis

Il presente articolo, operando una parificazione quasi totale con la fattispecie di cui al precedente art. 232 del c.c., prevedeva un'ipotesi di filiazione legittima vera e propria, non di legittimazione per susseguente matrimonio o di riconoscimento tacito o presunto.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

136 Poche modificazioni, di carattere sopratutto formale, ha subito la materia della filiazione legittima. E' stata respinta la proposta di elevare a trecentotrè giorni il termine massimo per la presunzione di concepimento durante il matrimonio, in base alla considerazione che l'allegazione di alcuni rari casi in cui la gestazione eccede il termine di trecento giorni non può giustificare l'estensione della presunzione di legittimità oltre codesto termine: la presunzione non può fondarsi che sulla normalità dei casi e l'estensione del termine tradizionale, mentre comprenderebbe qualche isolato caso di parto tardivo, produrrebbe più spesso l'effetto di conferire la legittimità a chi è stato concepito dopo lo scioglimento del matrimonio. E' stata poi corretta una imperfezione formale riprodotta dal codice del 1865 nell'art. 240 del progetto definitivo (art. 234 del c.c.). Questo infatti nella sua letterale redazione poteva far ritenere che la norma prendesse soltanto in considerazione l'ipotesi del figlio nato alla scadenza del termine massimo per la presunzione di concepimento in costanza di matrimonio, mentre essa logicamente intendeva riferirsi al figlio nato oltre il termine anzidetto. E' stata eliminata l'imperfezione spostando l'avverbio «dopo» che è stato anteposto alla menzione del termine. Con questo emendamento è stata conservata la disposizione, malgrado sia stata avanzata la proposta di sopprimerla siccome superflua. La norma ha giustificazione in ciò, che nell'ipotesi in cui il nato oltre il termine sia stato denunziato all'ufficio di stato civile come figlio legittimo del predefunto marito, esso conserva lo stato di figlio legittimo risultante dall'atto di nascita fino a quando con sentenza del giudice non ne sia dichiarata l'illegittimità.

Massime relative all'art. 233 Codice Civile

Cass. civ. n. 12211/1990

Il disconoscimento della paternità, per il caso in cui il figlio sia nato dopo la celebrazione del matrimonio, ma prima che siano trascorsi centottanta giorni, ai sensi dell'art. 233 c.c. (nuovo testo), implica, a carico dell'istante, la prova del fatto costitutivo della relativa pretesa, cioè la prova della non paternità, atteso che detta posteriorità della nascita rispetto al matrimonio è di per sé sufficiente ad integrare una presunzione di status di figlio legittimo, anche se, trattandosi di concepimento avvenuto all'infuori del matrimonio, il disconoscimento medesimo non è soggetto alle condizioni fissate dall'art. 235 c.c. (nuovo testo).

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