(1) Non possono contrarre matrimonio fra loro [
117]:
1) gli
ascendenti e i
discendenti in linea retta, legittimi o naturali [
75,
101,
116 2];
2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini [
101,
116 2];
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini in linea retta [
78]; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo [
117] o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili [
116 2];
5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7) i figli adottivi della stessa persona [
294];
8) l'adottato e i figli dell'adottante [
300];
9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.
I divieti contenuti nei numeri 6), 7), 8) e 9) sono applicabili all'affiliazione [
409]
(2).
I divieti contenuti nei numeri 2) e 3) si applicano anche se il rapporto dipende da
filiazione naturale [
250].
Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3) e 5), anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4), quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo [
117]
(3).
Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo
84.
daniela, lunedì 7 giugno 2010, chiede:
zio e nipote possono sposarsi?