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Articolo 116 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Matrimonio dello straniero nello Stato

Dispositivo dell'art. 116 Codice Civile

Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato(1) deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta(2) al matrimonio [nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.](3)

Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87 n. 1, 2 e 4, 88 e 89.

Lo straniero che ha domicilio o residenza nello Stato deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice [43, 93].

Note

(1) Si vedano gli articoli 20, 27 e 28 della l. 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) relativamente alla capacità matrimoniale di ciascun nubendo al momento del matrimonio, e l'art. 66 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Semplificazione dell'ordinamento dello stato civile).
(2) Il nulla osta è la dichiarazione dell'Autorità competente del paese del nubendo con cui si certifica la possibilità, derivante da assenza di impedimenti, di contrarre quello specifico matrimonio.
(3) Con sent. n. 245 del 25 luglio 2011 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del co. I, relativamente alle parole "nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano".

Spiegazione dell'art. 116 Codice Civile

Riproducendosi nel primo cpv. di questo art. 116 le disposizioni del cpv. del cessato art. 102, ne è stato precisato e specificato il contenuto. Furono, pertanto, esattamente indicati anche gli impedimenti che "toccano più da vicino l'ordine pubblico interno".
La norma sancita in questo primo cpv., riferendosi a ragioni d'ordine pubblico, sarebbe sempre da applicare anche quando la legge del paese a cui lo straniero appartiene, ammettesse dispensa da taluno degli impedimenti ivi specificati, che per la nostra legge è inderogabile.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

95 Non è sembrata meritevole di accoglimento la proposta di prevedere che lo straniero possa presentare, invece di una dichiarazione dell'autorità competente del suo paese, un altro atto equipollente da cui risulti che, secondo le, leggi da cui dipende, nulla osta al matrimonio. E' evidente, infatti, che solo l'autorità competente può rilasciare tale attestazione, e non può consentirsi che l'accertamento delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio sia compiuto in modo diverso. D'altra parte, resterebbe assai incerta e difficoltosa per l'ufficiale dello stato civile l'indagine dell'equipollenza del documento esibito dallo straniero alla dichiarazione della competente autorità. Non è sembrato opportuno seguire l'altro suggerimento, a proposito dello stesso art. 116 del c.c., e cioè di considerare lo straniero soggetto alle disposizioni della nostra legge anche per il requisito dell'età minima per contrarre matrimonio. Secondo i principi del diritto internazionale privato, accolti nelle disposizioni sulla legge in generale, lo stato e la capacità delle persone sono regolati dalla legge nazionale, e a tale regola non è il caso di derogare per il requisito dell'età, poiché nelle varie legislazioni esso è stabilito in relazione soprattutto allo sviluppo fisico dei cittadini. Occorre in ogni caso tener presente che l'applicazione della legge nazionale è pur sempre subordinata alla condizione che essa non sia contraria alla morale o all'ordine pubblico.

Massime relative all'art. 116 Codice Civile

Cass. civ. n. 823/1968

Una volta presentata all'ufficiale dello stato civile la dichiarazione della autorità competente, dalla quale risulta che per lo straniero che intende contrarre matrimonio in Italia nulla osta al matrimonio stesso, a tenore della legge cui egli è sottoposto, viene ad essere soddisfatta la normativa di cui all'art. 116 c.c., coordinata con l'art. 17 delle preleggi. Qualora venga in discussione in sede contenziosa lo stato libero dello straniero, il giudice italiano è tenuto solo ad esaminare se la sentenza straniera di divorzio sia stata o meno resa operativa nel Paese cui appartiene lo straniero stesso, non essendo necessaria una pronuncia di delibazione da parte del giudice italiano.

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Davide S. P. chiede
martedì 01/09/2020 - Sicilia
“Salve, vorrei sapere se posso sposare una cittadina extracomunitaria di cittadinanza Georgiana, la quale non ha un permesso di soggiorno valido. Eventualmente quali documenti servono? La cittadina Georgiana in questione è divorziata e con 2 figli che vivono in Georgia.
Per il matrimonio vorrei optare per il regime di separazione dei beni; con la separazione dei beni, in caso di eventuale mia morte, i figli della cittadina Georgiana possono ereditare i miei beni?

La ringrazio per la cortese attenzione.

Consulenza legale i 07/09/2020
Ai sensi dell’art. 116 c.c. “Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano”.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 245 del 25 luglio 2011 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell’art. 116 c.c., relativamente alle parole "nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano".

Pertanto, un cittadino italiano può sposarsi con una persona straniera senza un regolare permesso di soggiorno.

Come previsto dall’art. 116 c.c., la prima cosa da fare è chiedere il "nulla osta al matrimonio", cioè una certificazione da richiedere all'ambasciata o alla rappresentanza del paese di origine del cittadino straniero. In questa certificazione viene indicato che non ci sono degli impedimenti che possono vietare a questo cittadino di sposarsi in Italia. Tra questi impedimenti, vengono segnalati anche l'esistenza di un altro matrimonio in corso, minimo 18 anni di età o 16 anni con autorizzazione, interdizione temporanea a contrarre altre nozze, parentela e affinità non dispensabili, ecc.
Se la persona straniera non può aver nessun contatto con l'ambasciata o la rappresentanza diplomatica del proprio paese di origine perché è rifugiato o richiedente asilo, il nulla osta va richiesto presso la rappresentanza dell'Alto Commissariato dell'ONU per i Rifugiati (UNHCR).

Il nulla osta al matrimonio dovrà essere quindi tradotto e legalizzato.

Successivamente, si dovrà procedere con le pubblicazioni in Comune.

Il matrimonio viene contratto davanti all'ufficiale dello stato civile del comune o davanti al ministro del culto religioso accettato in Italia anche per assistere al matrimonio. Se la coppia non vuole seguire il matrimonio secondo quanto previsto dal codice civile italiano, può comunque seguire la legge del paese di origine del cittadino straniero se l'Italia riconosce il matrimonio di questo paese. In casi di questo tipo, il matrimonio deve essere celebrato in ambasciata o nell'ufficio della rappresentanza diplomatica di questo paese in Italia. Questo matrimonio è legale a tutti gli effetti ed è valido in Italia.

Anche in caso di separazione dei beni, la successione tra i coniugi si svolge allo stesso modo che in regime di comunione. Infatti, il coniuge superstite ha diritto a subentrare nella posizione giuridica del defunto a prescindere dal regime patrimoniale prescelto.
Tuttavia, nell'ipotesi in cui nella famiglia vi siano anche figli del coniuge superstite nati da un precedente matrimonio, questi ultimi non hanno titolo per accedere alla successione legittima. In altre parole, in assenza di testamento, i figli chiamati all'eredità sono soltanto i figli del genitore defunto non anche i figli del coniuge dello stesso, con i quali sussiste un rapporto giuridico di semplice affinità, privo di rilevanza in ambito successorio. All'infuori di specifiche disposizioni testamentarie con cui il defunto intenda beneficiare i figli cd. acquisiti, pertanto, agli stessi nulla può pervenire per via ereditaria, neppure in assenza di altri parenti in vita.