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Articolo 84 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Etą

Dispositivo dell'art. 84 Codice Civile

I minori di età non possono contrarre matrimonio [117].

Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni [90, 165].

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.

Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione [87, 89; c.p.c. 739].

La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio [87 co. 6].

Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo [741 c.p.c.].


Brocardi

Impedimenta matrimonii

Spiegazione dell'art. 84 Codice Civile

La mancanza dell'età minima richiesta per contrarre matrimonio rappresenterebbe (secondo parte maggioritaria della dottrina) una vera e propria incapacità giuridica, non potendosi ritenere il minore capace di divenire titolare del costituendo rapporto.
Il Tribunale per i minorenni può autorizzare pertanto il minore a contrarre matrimonio, al termine di un procedimento di volontaria giurisdizione attivato dal minore stesso. I due indispensabili requisiti (da valutarsi non alternativamente, bensì congiuntamente) sono:
- la maturità psicofisica del minore, ossia la capacità di valutare coscientemente le responsabilità derivanti dall'importante atto matrimoniale;
- i gravi motivi (tipicamente: la seduzione e la conseguente gravidanza che porterebbero al cd. matrimonio riparatore, sebbene la giurisprudenza non li consideri sufficienti, da soli ed in difetto della personalità responsabile, alla dispensa).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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Gabriella S. chiede
giovedģ 31/12/2015 - Umbria
“Sono una cittadina italiana e desidero sapere se posso contrarre un matrimonio civile con un sacerdote in via di riduzione allo stato laicale”
Consulenza legale i 08/01/2016
Il codice civile detta alcune disposizioni relative al matrimonio civile, cioè al matrimonio che assume rilievo per l'ordinamento giuridico statale (art. 84 ss c.c.). Nello specifico, la legge esige sia la sussistenza di alcuni requisiti relativi alla capacità dei nubendi sia l'assenza di impedimenti.

Requisiti per contrarre matrimonio sono:
- la maggiore età (art. 84 c.c.), anche se il tribunale può ammettere al matrimonio anche chi abbia compiuto 16 anni, al ricorrere di precise circostanze;
- la sanità mentale, non potendo contrarre matrimonio l'interdetto (art. 85 del c.c.; il matrimonio di chi è incapace di intendere e volere è impugnabile ex art. 120 del c.c.);
- la libertà di stato, cioè l'assenza di un precedente matrimonio che produca effetti civili (art. 86 del c.c.).

Costituiscono, invece, impedimenti alle nozze:
- l'esistenza di un rapporto di parentela, affinità e adozione nei limiti di cui all'art. 87 del c.c.; il tribunale può comunque autorizzare il matrimonio, ai sensi della medesima disposizione;
- il fatto che uno dei nubendi sia stato condannato per l'omicidio, consumato o tentato, verso il coniuge dell'altro ex art. 88 del c.c.;
- il c.d. lutto vedovile, in base al quale la donna non può contrarre matrimonio se non dopo che sono trascorsi 300 giorni dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio (salvo alcune ipotesi contemplate dall'art. 89 del c.c.);
- infine, l'omissione delle pubblicazioni (salvo esonero o matrimonio celebrato in imminente pericolo di vita, ex art. 100 del c.c.).

Pertanto, dalla disciplina di legge si evince che, agli effetti civili, il fatto che il nubendo sia un sacerdote non impedisce la celebrazione di valido matrimonio.