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Sezione I - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Disposizioni generali

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
668 La vecchia e tradizionale nozione legislativa del contratto di vendita, derivata dal codice francese, sembrava porre esclusivamente in rilievo il contenuto obbligatorio del contratto («si obbliga a dare»). L'art. 1470 del c.c. dà invece preciso risalto al suo contenuto reale, perché questo contenuto, nel nostro sistema, è il momento essenziale della vendita e serve anche a differenziare senz'altro questa dalla promessa bilaterale. La confusione tra i due rapporti, che si riscontrava nella pratica e si rifletteva nello sforzo incessante della giurisprudenza rivolto alla loro discriminazione, era la non ultima conseguenza dell'equivoca definizione data al contratto nel codice del 1865, che lasciava nell'ombra il contenuto reale facendolo quasi dipendere da quello obbligatorio. È ben vero che i due momenti possono non coincidere, come nella vendita alternativa, nella vendita di cosa futura o di cose generiche, nella vendita con riserva di proprietà e in quella di cosa altrui. Ma tali contingenti deviazioni non intaccano il principio basilare per cui il trapasso è sempre conseguente alla dichiarazione di volontà; principio che, nei casi accennati, trova, non un complemento, ma una condizione di efficacia, nell'avveramento delle situazioni originariamente considerate come produttive dell'effetto traslativo. Il contenuto obbligatorio del contratto determina peraltro la disciplina ulteriore, che è diretta infatti a stabilire gli obblighi rispettivi del venditore e del compratore.
669 La vendita della cosa altrui, che l'abrogato sistema positivo regolava con le antitetiche norme degli articoli 1459 cod. civ. e 59 cod. comm., viene ora inquadrata nel più ampio concetto della vendita obbligatoria (art. 1478 del c.c.). E così viene sostituito un regolamento unitario, per il quale è anzitutto valida ed automaticamente consolidabile ogni vendita di cosa altrui, conclusa con piena consapevolezza dell'alienità da parte del due contraenti; questa uniformità di disciplina tra i principi del codice di commercio e quelli del vecchio codice civile ha potuto raggiungersi mediante l'estensione della regola di validità portata dal codice di commercio, in considerazione della facilità odierna degli scambi, per cui le parti rimangono indifferenti circa l'attuale appartenenza della cosa: la conoscenza di questa alienità, infatti, può far credere al compratore che il creditore si sia già assicurato l'acquisto della proprietà della cosa non propria, e così il venditore è obbligato a fare acquistare al compratore la proprietà della cosa stessa. Sa la cosa venduta come propria sia di proprietà altrui ed il compratore ne era ignaro, si ha un caso non più di nullità, ma di risoluzione del contratto (art. 1479 del c.c.); la relativa azione può essere evitata quando nel frattempo il venditore diventi proprietario, e procuri così tempestivamente ed automaticamente le proprietà al compratore. Lo stesso avviene nel caso in cui l'alienità concerna una parte della cosa venduta, di importanza notevole par l'acquirente (art. 1480 del c.c.); mentre, il semplice pericolo della rivendita, purché sempre ignoto fino dall'origine, può solo dar luogo alla sospensione del pagamento del prezzo non ancora corrisposto (art. 1481 del c.c.). La sospensione stessa è legittima anche quando la cosa venduta risulti gravata da garanzie reali o da altri vincoli non dichiarati dal venditore o ignorati dal compratore (art. 1482 del c.c., primo comma); ma allora il compratore ha il diritto di far fissare dal giudice un termine entro cui il venditore deve provvedere a liberare la cosa dai vincoli medesimi. Decorso inutilmente questo termine, il contratto di vendita è risoluto (art. 1482, secondo comma). Fuori dei casi contemplati negli articoli 1479 a 1482, si rientra nel campo dell'evizione, la cui disciplina (art. 1483 a 1489) opportunamente migliorata, non differisce gran che da quella anteriore.
670 Più profonde innovazioni si riscontrano invece a proposito della garanzia dovuta dal venditore per i vizi ed i difetti della cosa. Come è noto, il codice civile anteriore stabiliva vari termini di decadenza per l'esperimento dell'azione redibitoria fondata sui vizi veri e propri della cosa, mentre ogni difetto di qualità, essenziale o pattuita, dava luogo alla risoluzione contrattuale, soggetta alla lunga e pieghevole prescrizione ordinaria. D'altro canto il codice di commercio aggiungeva una seconda brevissima decadenza di due giorni per la mancata denunzia del vizio. Così, una prima e difficile indagine giudiziale incideva sulla distinzione tra vizio e difetto di qualità, ed una seconda tra rapporti civili e commerciali. La statistica impressionante delle liti in questo settore ed riflessi gravi sull'economia stessa del contratto, hanno indotto ad affrontare e risolvere il problema in modo unitario circa i termini e le condizioni per l'azione, pur non giungendo alla parificazione integrale, adottata da alcune legislazioni straniere. Il nuovo sistema, racchiuso nelle norme degli articoli 1490 a 1497, nonché dell'art. 1511 del c.c., si può così riassumere: i vizi apprezzabili e non facilmente riconoscibili e i difetti di qualità non tollerabili, per quanto diano luogo a due diverse azioni, e cioè, rispettivamente, alla redibitoria (in alternativa con la quanti minoris) ed all'ordinaria risoluzione, sono unificati nell'ulteriore trattamento purché entrambi devono essere denunciati entro otto giorni a pena di decadenza e fatti valere in giudizio entro il termine prescrizionale di un anno. Questo semplificato meccanismo fissa in brevi termini la posizione delle parti rispetto all'esecuzione del contratto. Finora, tra l'altro, sotto la pressione delle cose e delle complicate sanzioni, la giurisprudenza, per ragioni pratiche, era stata indotta a deviare dai precisi concetti di vizio e di difetto di qualità; mentre adesso l'aliud pro alio, ai fini di evadere dal secondo comma dell'art. 1497 del c.c., si avrà soltanto quando la cosa rientri in un genere del tutto diverso da quello contrattato.