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Articolo 1508 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Vendita separata di cosa indivisa

Dispositivo dell'art. 1508 Codice Civile

Se i comproprietari di una cosa non l'hanno venduta congiuntamente e per intero, ma ciascuno ha venduto la sola sua quota, essi possono separatamente esercitare il diritto di riscatto sopra la quota che loro spettava, e il compratore non può valersi della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

Ratio Legis

Nel caso in cui ciascun comproprietario abbia venduto separatamente la propria quota di bene, del pari, ciascuno ha diritto a riscattare solo la propria quota. Inoltre l'acquirente non può pretendere il riscatto per l'intero, in quanto tale suo interesse soccombe di fronte alla situazione per cui ciascuno ha alienato separatamente solo la propria parte, a differenza dell'ipotesi di alienazione congiuntiva di cosa indivisa (1507 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1508 Codice Civile

Vendita separata di cosa indivisa

Il fatto che i comproprietari non hanno venduto congiuntamente e per intero, ma ciascuno la propria quota dimostra che il compratore ha voluto consentire a tanti singoli riscatti.
Se la cosa non è comodamente divisibile si deve venderla agli incanti. In tal caso l'aggiudicazione al compratore, avvenga prima o dopo della scadenza dei vari diritti di riscatto dei venditori, toglie loro la facoltà di riscattare (art. 1506 cod. civ.) anche se aggiudicatario sia lo stesso compratore.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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