La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata (1) da una persona maggiore di età [2] o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa (2) [1337]. Il danno (3) è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti (4). Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro. La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio [2964 ss.].
(1) Si discute se l'obbligo di risarcire il danno [v. 1223] derivi anche dalla richiesta di pubblicazioni canoniche.
(2) Perciò è necessario che l'obbligazione sia stata assunta dopo la promessa di matrimonio e prima che vi sia il rifiuto di addivenire alla nozze (si pensi all'acquisto dell'immobile che deve essere adibito ad abitazione dei coniugi).
(3) Non sono risarcibili i danni morali conseguenti alla rottura ingiustificata del fidanzamento.
(4) Comma così sostituito ex art. 3, l. 19-5-1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia).
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
86Nell'art. 81 del c.c. era stato proposto di parlare, anziché di promessa di matrimonio fatta vicendevolmente, di promessa scambievole di matrimonio. E' sembrata più adeguata la formula del progetto, poiché qui si vuol porre in rilievo che lo scritto, da cui risulta la promessa di matrimonio, deve provenire da entrambe le parti. Non sono stati riconosciuti effetti alla promessa fatta secondo gli usi locali, poiché il principio della risarcibilità del danno ha carattere eccezionale e deve pertanto essere contenuto entro ristretti limiti, e, d'altra parte, sarebbe poco agevole accertare gli usi locali. Quanto alla misura del risarcimento del danno, è stato osservato che sarebbe più opportuno disporre in forma generale che si debba tener conto delle spese ragionevolmente fatte. Questa formula, però, è sembrata troppo indeterminata e perciò si è preferito lasciare immutato il testo del progetto, il quale fa preciso riferimento alle spese e alle obbligazioni che risultano proporzionate alle condizioni delle parti.