Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 9 del 2 gennaio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

Essendo la scelta di non contrarre matrimonio un atto di libertà incoercibile, colui il quale receda ingiustificatamente dalla promessa di matrimonio può andare incontro alla speciale responsabilità di cui all'art. 81 c.c., consistente nell'obbligazione di rimborsare l'importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio, ma non alla generale responsabilità aquiliana ai sensi art. 2043 c.c., e, ancor meno, all'obbligo di risarcire il danno non patrimoniale.

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