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Articolo 93 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Pubblicazione

Dispositivo dell'art. 93 Codice Civile

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile [100, 101, 116, 134, 135].

[La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonché il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L'atto deve anche indicare il nome del padre e il nome e il cognome della madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione](1).

Note

(1) Il comma è stato abrogato dall'art. 110 co. III del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Semplificazione dell'ordinamento dello stato civile), a decorrere dal 30 marzo 2001.

Ratio Legis

Le pubblicazioni servono a portare a conoscenza di tutti il matrimonio prima che esso venga celebrato, di modo che chi vi abbia interesse o sia a conoscenza di un impedimento possa esperire opposizione (ex art. 102 del c.c.).

Brocardi

Adfixio ad ianuam

Spiegazione dell'art. 93 Codice Civile

Le pubblicazioni consistono nell'affissione presso il municipio del Comune di residenza degli sposi di: nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza degli stessi, il luogo di loro residenza e la loro libertà di stato, oltre ad eventuali impedimenti conosciuti (es. parentela o affinità) e la sussistenza di precedenti matrimoni o dei casi di cui agli artt. 85 e 88 c.c.. In seguito la verifica di veridicità di tali dichiarazioni spetta all'ufficiale di stato civile, che esegue d'ufficio la ricerca della prova dell'inesistenza di eventuali impedimenti.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 93 Codice Civile

Cass. civ. n. 9467/2016

In tema di divieto di licenziamento a causa di matrimonio, la presunzione legale di cui all'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 198 del 2006, in cui č stato trasfuso l'art. 1, comma 3, della l. n. 7 del 1963, č collegata ad una tipica forma legale di pubblicitā-notizia costituita dal compimento delle formalitā preliminari al matrimonio previste dagli artt. 93 e segg. c.c., alle quali non sono equipollenti le pubblicazioni per il matrimonio canonico, atteso che quelle civili sono prescritte anche per il matrimonio concordatario. (Rigetta, App. Napoli, 07/09/2012)

Cass. civ. n. 2400/2015

E' legittimo il rifiuto opposto dall'ufficiale di stato civile alle pubblicazioni di matrimonio tra persone dello stesso sesso.

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