Il volume offre uno studio sistematico dell'anatocismo bancario al fine di delineare le misure necessarie a contemperare l'esigenza di stabilità ed efficienza del sistema bancario e il principio di naturale fecondità del denaro, con l'esigenza di tutelare il cliente-consumatore da fenomeni usurari e forme di remunerazione del denaro non trasparenti o usurarie. Il volume, articolato in una pluralità di saggi, delinea la figura dell'anatocismo bancario, sia attraverso il... (continua)
L'opera nasce dalla diffusa esigenza di uno strumento a disposizione dell'operatore giuridico, che, coniugando aspetti teorici e pratici, esamini le complesse questioni processuali e sostanziali che si pongono in tema di interessi e rivalutazione monetaria. Il volume analizza le varie categorie di interessi individuandone i presupposti, i diversi tassi, le modalità di calcolo e la decorrenza, soffermandosi su tematiche di particolare attualità quali il frazionamento della... (continua)
Recenti normative, anche di derivazione comunitaria, hanno disciplinato le conseguenze dell’inadempimento delle obbligazioni pecuniarie nell’ambito dei rapporti tra imprese ed imprese e Pubblica Amministrazione, sul presupposto che i ritardati pagamenti «rappresentano un intralcio sempre più grave per il successo del mercato unico» e che, pertanto, «occorre invertire la tendenza e far sì che un ritardato pagamento abbia conseguenze... (continua)
Il saggio degli interessi legaliè determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo [1224, 1652, 1714, 1720] (1) (2). Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura [1825]. Gli interessi superiori alla misura legale (3) devono essere determinati per iscritto [1224, 1350 n. 13, 2725]; altrimenti sono dovuti nella misura legale [disp.att. 161] (4).
(1) Comma così sostituito ex art. 2, c. 185, l. 23-12-1996, n. 662. Nell'originaria stesura della norma il tasso di interesse era del 5%. Successivamente l'art. 1, l. 26-11-1990, n. 353, lo ha elevato al 10%, con decorrenza 16-12-1990. La l. 662/1996 cit. ha riportato il tasso al 5% con decorrenza 1-1-1997, prevedendone l'aggiornamento annuo attraverso decreto ministeriale. Gli aggiornamenti sono stati i seguenti: -- d.m. 10-12-1998 (G.U. 11-12-1998, n. 289), tasso al 2,5% (decorrenza 1-1-1999); -- d.m. 11-12-2000 (G.U. 15-12-2000, n. 292), tasso al 3,5% (decorrenza 1-1-2001); -- d.m. 11-12-2001 (G.U. 14-12-2001, n. 290), tasso al 3% (decorrenza 1-1-2002). -- d.m. 1-12-2003 (G.U. 10-12-2003, n. 286), tasso al 2,5% (decorrenza 1-1-2004).
(2) Si deve distinguere la maturazione (acquisto) dalla scadenza (esigibilità) degli interessi: a norma dell'art. 821, comma 3, gli interessi maturano giorno per giorno, ma possono essere richiesti solo alla scadenza, che avviene, in mancanza di usi o accordi, annualmente.
(3) È nullo il patto [v. 1419 2] con il quale le parti determinano gli interessi in misura esorbitante e sproporzionata rispetto ai valori stabiliti dalla legge (interessi usurari) [v. 1815 2]. Ai sensi dell'art. 2 della l. 7-3-1996, n. 108 (Disposizioni contro l'usura), la determinazione del tasso usurario è effettuata dal Ministero del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'ufficio italiano dei cambi con riferimento ai tassi medi effettivi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari (da ultimo d.m. 19-9-2003 in G.U. 29-9-2003, n. 226).
(4) Si ritiene comunemente che il pagamento degli interessi pattuiti in misura superiore al tasso legale, ma non per iscritto (e quindi non dovuti), costituisca adempimento di un'obbligazione naturale [v. 2034]: quindi, non è possibile pretenderli, ma non è ammessa la restituzione una volta che siano stati pagati. Per il saggio di interesse nei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, cfr. art. 5, d.lgs. 2-10-2002, n. 231 di attuazione della direttiva 2000/35/CE.
Cass. n. 3619/2010
In tema di cambiale, l'inclusione del credito per interessi nel titolo non esime dall'onere di provare per iscritto la convenzione relativa alla loro misura ultralegale, non valendo tale forma di rilascio, di per sé sola, a soddisfare l'obbligo della forma scritta richiesto dall'art. 1284 c.c.Cass. n. 14760/2008
In tema di leasing di godimento, il canone pattuito anche se la sua funzione causale è prevalentemente finanziaria, dovendo garantire, per la società di leasing, il rientro del capitale maggiorato degli interessi finanziari e degli utili di rischio di impresa ha comunque natura di corrispettivo per l'uso del bene, essendo ragguagliato al valore di utilizzazione di quest'ultimo per la durata della vita tecnico-economica dello stesso. Alla stregua di siffatta ricostruzione della suddetta figura contrattuale, gli interessi finanziari pattuiti per assolvere la relativa funzione remuneratoria, dipendendo dalle dette variabili economiche, sono inglobati nel canone e non assumono configurazione autonoma da questo e dalla natura sinallagmatica del godimento del bene, con la conseguenza che, in proposito, non si applica la disciplina di cui all'art. 1284 c.c.Cass. n. 266/2006
Per la costituzione dell'obbligo di corrispondere interessi in misura superiore a quella legale (come pure per la modifica della clausola concernente gli interessi, comportante il superamento della soglia legale; è necessaria la forma scritta ad substantiam, la cui mancanza comporta la nullità della clausola stessa, con automatica sostituzione della misura convenzionale con quella legale. L'eventuale richiamo alla clausola contenente la pattuizione di interessi in misura ultralegale in altro documento successivo equivale ad un riconoscimento di debito, e come tale è inidoneo a porre tale obbligo a carico del debitore, in quanto l'atto scritto concernente la pattuizione degli interessi ha natura costitutiva e non dichiarativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto idoneo alla costituzione dell'obbligazione di pagare interessi in misura ultra-legale il richiamo integrale, nel verbale di consegna del bene oggetto del contratto, del documento contenente la clausola relativa agli interessi, la cui firma era stata disconosciuta dalla parte).Cass. n. 24756/2005
Gli interessi spettanti all'avente diritto, anche in difetto di sua specifica richiesta, con decorrenza dalla data della domanda di equa riparazione del danno derivante dalla non ragionevole durata del processo, ai sensi della legge n. 89 del 2001, sulla somma liquidata a tale titolo, vanno determinati al tasso legale, cui fanno riferimento gli artt. 1282 e 1284 c.c., in difetto di diversa disposizione di legge o accordo scritto delle parti, dovendo il giudice italiano applicare in proposito la normativa interna e non ravvisandosi contrasti fra detta normativa e specifiche norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che nulla dispone al riguardo.Cass. n. 9080/2002
Il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali (art. 1284, ultimo comma, c.c.) non postula necessariamente che la convenzione medesima contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso così stabilito, ben potendo essere soddisfatto anche per relationem, attraverso cioè il richiamo (per iscritto) a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del relativo saggio di interesse, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza al di fuori di ogni margine di discrezionalità rimessa dall'arbitrio del creditore, sulla base di una disciplina legati ad un parametro centralizzato, fissato su scala nazionale e vincolante. Tale è il caso in cui le parti, ai fini della determinazione della misura degli interessi convenzionali, facciano rinvio ad un criterio provvisto, pur nell'ambito di una variabilità nel tempo, dei caratteri di certezza, obiettività, uniformità e conoscibilità sopra indicati, scaturendo il relativo tasso dall'applicazione di un parametro, del genere del tasso unico di sconto, la cui manovra è rimessa all'Autorità di vigilanza (restando così soggetta a pubblicità legale), al quale la clausola contrattuale rapporti il tasso anzidetto attraverso una semplice operazione di calcolo aritmetico.Cass. n. 280/1997
Poiché l'atto scritto concernente la stipulazione degli interessi in misura superiore a quella legale è costitutivo del relativo rapporto obbligatorio, a norma dell'art. 1284 c.c., è privo di rilevanza giuridica il riconoscimento che di esso il debitore faccia ex post.Cass. n. 10361/1994
Per il disposto dell'art. 15 L. 2 marzo 1949, n. 144, sugli onorari dei ragionieri (al pari di altre categorie di professionisti) spettano al professionista che ne faccia richiesta gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto fissato dalla Banca d'Italia, senza che rilevi la specifica invocazione della disposizione richiamata, la quale per il suo carattere di specialità prevale nell'applicazione sulla norma generale in tema di saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c.Cass. n. 7531/1991
Con riguardo alla ripetizione di diritti doganali indebitamente versati in contrasto con l'ordinamento comunitario, l'Amministrazione finanziaria deve corrispondere gli interessi al saggio legale (art. 1284 c.c., modificato dall'art. i della L. 26 novembre 1990, n. 353 a partire dal 16 dicembre 1990), non nella diversa misura contemplata dall'art. 93 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 («legge doganale»), il quale opera per i rimborsi specificamente previsti da tale decreto e non è estensibile agli «indebiti comunitari», nemmeno dopo l'entrata in vigore della L. 29 dicembre 1990, n. 428 (il cui art. 29, primo comma, equipara gli uni agli altri sotto il diverso profilo del termine di decadenza fissato per l'azione di ripetizione).Cass. n. 9311/1990
Poiché la disciplina dell'anatocismo prevista dall'art. 1283 c.c. va coordinata e completata con quella successiva contemplata dall'art. 1284 c.c., il saggio degli interessi anatocistici, in mancanza di usi contrari ovvero di convenzione posteriore alla scadenza degli interessi su cui si applicano, è del cinque per cento annuo, qualunque natura abbiano gli interessi scaduti (nella specie, trattavasi di interessi moratori in favore dell'impresa appaltatrice, ex art. 35 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063).Cass. n. 6735/1988
La specifica convenzione scritta posteriore alla scadenza degli interessi, che gli artt. 1283 e 1284 c.c. richiedono perché essi producano a loro volta interessi (cioè il cosiddetto anatocismo), deve essere esplicita nel senso che dalla stessa deve risultare la piena consapevolezza del debitore in ordine alla assunzione del relativo obbligo.Cass. n. 3252/1984
L'obbligo della forma scritta, ad substantiam, per la fissazione degli interessi in misura ultralegale (art. 1284, terzo comma c.c.) — seppure non è soddisfatto dal rilascio, di per sé solo, di cambiale per importo conglobante interessi e capitale — tuttavia non postula necessariamente che il documento negoziale contenga l'indicazione in cifre del tasso di interesse, ma può essere assolto secondo i principi generali sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto e così quando la misura ultralegale del tasso di interesse sia determinabile attraverso gli elementi offerti da documenti formati a regolamentazione di aspetti specifici dell'operazione di mutuo, od anche da dichiarazione unilaterale del debitore, purché non meramente ricognitiva (nella specie: atto di costituzione di ipoteca a garanzia delle cambiali rilasciate dal mutuatario).Cass. n. 1878/1972
Ai sensi dell'art. 1284 c.c. per la stipulazione di interessi superiori alla misura legale è necessaria la forma scritta ad substantiam. La mancanza di tale forma, pertanto, che importa la nullità della pattuizione può essere rilevata dal giudice anche di ufficio.