Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 2180 del 20 aprile 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 29, D.P.R. n. 266 del 1987 prevede che "nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'amministrazione non potrā procedere alla dispensa dal servizio per fisica inidoneitā prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilitā organiche delle amministrazioni del comparto, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse ma affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale od, ove in essa non esistano posti disponibili, a qualifica funzionale inferiore." Costituisce, quindi, principio generale della disciplina del pubblico impiego quello secondo cui l'Amministrazione deve esperire ogni utile tentativo per recuperare al servizio il dipendente non idoneo, prendendo in considerazione anche la sua utilizzazione per particolari mansioni in altri compiti, anche di qualifica inferiore. Tale principio non č derogato da alcuna disposizione relativa alla particolare fattispecie dell'inidoneitā sopravvenuta di segretari comunali: in tal caso, infatti, č prevista solo la prioritaria considerazione delle disponibilitā organiche nell'Amministrazione civile dell'interno e l'inquadramento nella corrispondente qualifica dell'Amministrazione civile dell'interno anche in soprannumero.

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