Corte costituzionale ordinanza n. 56 del 10 febbraio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 35 Cost., dell'art. 35, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui prevede che il "personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti di istituto può chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per il personale già collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge". È principio generale, infatti, più volte affermato dalla Corte, che nell'ordinamento del pubblico impiego il personale inidoneo al servizio per ragioni di salute, prima di essere dispensato, deve essere posto nelle condizioni di continuare a prestare servizio nell'assolvimento dei compiti e funzioni compatibili con le sue condizioni di idoneità fisica e che solo nel caso in cui non sia possibile tale utilizzazione ne è disposto il collocamento a riposo d'autorità. Tuttavia, le tre categorie di personale che operano nel mondo della scuola (personale docente, dirigente e amministrativo, tecnico, ausiliario) presentano discipline di stato giuridico distinte, che giustificano la differenziata valutazione operata dal legislatore - con scelta discrezionale non irragionevole - in ordine al collocamento fuori ruolo e all'assegnazione a compiti diversi da quelli inerenti alla qualifica di appartenenza originaria. Come pure trovano giustificazione in una prospettiva di razionalizzazione delle risorse finanziarie per la scuola e, più in generale, nell'ambito di politica generale di contenimento della spesa pubblica, norme dirette alla più proficua utilizzazione del personale che, pur non idoneo per ragioni di salute all'espletamento della funzione di docente, può essere ancora proficuamente utilizzato in altre funzioni; né, alla luce della giurisprudenza costituzionale, è ravvisabile una violazione del diritto al lavoro, poiché i principi generali di tutela della persona e del lavoro non si traducono nel diritto al conseguimento ed al mantenimento di un determinato posto di lavoro né tanto meno garantiscono il diritto al mantenimento di specifiche mansioni.

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