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Articolo 94 ter Testo unico stupefacenti

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

[Aggiornato al 21/08/2026]

Detenzione domiciliare in casi particolari

Dispositivo dell'art. 94 ter Testo unico stupefacenti

1. (1)Quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova di cui all'articolo 94, se deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcoldipendente una condanna a pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a otto anni o a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente un reato di cui all'articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ad eccezione delle ipotesi di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale per le quali resta fermo il limite di otto anni, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere ammesso alla detenzione domiciliare presso le strutture di cui al comma 2 del presente articolo, sulla base di un programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale. L'interessato può altresì chiedere in ogni momento, sulla base di un programma terapeutico socio-riabilitativo semiresidenziale, di essere ammesso alla detenzione domiciliare presso luogo idoneo diverso dalle strutture di cui al comma 2, quando deve essere eseguita una condanna a pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a otto anni, per reati diversi da quelli di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ad eccezione delle ipotesi di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale.

2. La domanda deve indicare la volontà del richiedente di proseguire o intraprendere un programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale o semiresidenziale presso una struttura privata accreditata ai sensi dell'articolo 117 o in una struttura pubblica residenziale del Servizio sanitario nazionale specializzata per la cura e per la riabilitazione dalle tossicodipendenze o alcoldipendenze. Alla domanda sono allegati, a pena di inammissibilità, l'indicazione della correlazione tra la tossicodipendenza o l'alcoldipendenza e il reato, il programma terapeutico finalizzato al recupero del condannato e la valutazione di cui al comma 4, relativa all'accertamento della effettiva e attuale condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza, nonché all'idoneità del programma terapeutico al recupero del condannato, con l'indicazione della relativa procedura di accertamento. In caso di richiesta di prosecuzione di programma terapeutico già in corso, alla domanda è allegata altresì la valutazione sull'andamento del programma e sulla sua idoneità ai fini del recupero e della risocializzazione del condannato, avuto anche riguardo a condizioni di comorbilità psichiatrica e tossicologica.

3. Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma contribuisce al concreto recupero del richiedente e previene il pericolo che egli commetta altri reati. Tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma.

4. Al fine di elaborare linee guida relative ai metodi di accertamento dei presupposti di cui al secondo periodo del comma 2, compresa l'effettiva condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza e la sua attualità, e di assicurarne l'uniforme applicazione a livello nazionale, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze è istituita una commissione centrale che si avvale, tra le altre, di professionalità del sistema dei servizi sia pubblici che accreditati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro della salute, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stabilita la composizione della commissione centrale e sono disciplinate le relative modalità di funzionamento. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per le valutazioni di cui al comma 2, secondo e terzo periodo, le competenti unità dei servizi pubblici per le dipendenze operano in composizione integrata da un componente incaricato dall'ufficio di esecuzione penale esterna competente per territorio e, ove opportuno, da un ulteriore componente incaricato dal provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria.

5. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale o semiresidenziale, nell'ambito delle specifiche responsabilità relative all'attuazione del percorso riabilitativo, trasmette al servizio pubblico per le dipendenze e all'ufficio di esecuzione penale esterna competenti per territorio una relazione semestrale circa l'esecuzione del programma e segnala in ogni momento all'autorità giudiziaria le eventuali violazioni commesse dalla persona ad esso sottoposta, anche ai fini della revoca del regime di detenzione domiciliare. Al termine del programma, anche per rinuncia da parte della persona ad esso sottoposta, l'ufficio di esecuzione penale esterna competente per territorio trasmette senza ritardo all'autorità giudiziaria una relazione finale.

6. Se il programma terapeutico non è positivamente concluso, il tribunale di sorveglianza revoca il regime di detenzione domiciliare, salvo che dalla relazione finale emerga in modo inequivoco che l'esito non positivo non sia accompagnato da violazioni delle prescrizioni. In quest'ultimo caso può essere autorizzato, ferma la durata del suddetto programma terapeutico, per non più di due volte, su richiesta dell'interessato e con provvedimento motivato, il trasferimento presso altra struttura idonea di cui al comma 2, individuata sulla base di criteri oggettivi e previo parere favorevole del Servizio pubblico per le dipendenze. La revoca è altresì disposta nei casi di cui all'articolo 47 ter, commi 6 e 9, della legge n. 354 del 1975. L'autorità giudiziaria provvede alla revoca con immediatezza e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla segnalazione delle violazioni o dall'accertamento che il programma terapeutico si è concluso non positivamente, salvo quanto indicato al primo periodo. Nel caso di revoca disposta ai sensi del terzo periodo, la pena residua non può essere sostituita con altra misura.

7. Se il programma terapeutico risulta positivamente concluso, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, ai fini del reinserimento sociale, può disporre l'affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare anche quando la pena residua, pur se determinata ai sensi dell'articolo 663 del codice di procedura penale, supera quelle previste, rispettivamente, dagli articoli 47 e 47-ter della legge n. 354 del 1975, sempre che non siano superati i limiti di pena indicati nel comma 1 del presente articolo, aumentati della metà, ovvero di un quarto ove si tratti di titolo esecutivo comprendente un reato di cui all'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975. In questi casi è disposta la verifica periodica diretta ad accertare l'utilizzo di sostanze stupefacenti o alcoliche e le misure alternative dell'affidamento in prova e della detenzione domiciliare sono revocate quando è accertato il sopravvenire di una nuova condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza.

8. Per quanto non diversamente disposto, si applicano l'articolo 94 del presente testo unico e l'articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975, in quanto compatibili.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 1, comma 1 della L. 5 agosto 2026, n. 140.

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