Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 47 Legge sull'ordinamento penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354)

[Aggiornato al 20/03/2024]

Affidamento in prova al servizio sociale

Dispositivo dell'art. 47 Legge sull'ordinamento penitenziario

1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, se il soggetto è recluso, e mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna, se l'istanza è proposta da soggetto in libertà, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati(1).

3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.

3-bis. L'affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.

3-ter. L'affidamento in prova può altresì essere concesso al condannato alle pene sostitutive della semilibertà sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo l'espiazione di almeno metà della pena, quando il condannato abbia serbato un comportamento tale per cui l'affidamento in prova appaia più idoneo alla sua rieducazione e assicuri comunque la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. Il tribunale di sorveglianza procede ai sensi dell'articolo 678, comma 1-ter, del Codice di procedura penale, in quanto compatibile(3).

4. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza. L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni.

5. All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.

6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.

7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10.

9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.

10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.

11. L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue. A tali fini è valutato anche lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche e patrimoniali, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa ovvero la pena sostitutiva nella quale sia stata convertita la pena pecuniaria non eseguita(2).

12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69 bis nonché l'articolo 54, comma 3.

Note

(1) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 7 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.
(2) Tale comma è stato modificato prima dall'art. 1 comma 7 della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 e, successivamente, dal D. Lgs.10 ottobre 2022, n. 150.
(3) Comma inserito dal D. Lgs.10 ottobre 2022, n. 150.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 47 Legge sull'ordinamento penitenziario

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Stefano G. chiede
mercoledì 21/04/2021 - Lombardia
“Riferimento consulenza Q202127977
Innanzi tutto c’è stato un errore da parte mia, in quanto al momento si è in attesa della fissazione dell’udienza presso il Tribunale di sorveglianza che, presumibilmente, commuterà la pena detentiva di 20 mesi (5 già scontati tra reclusione e domiciliari) in 15 mesi di affidamento ai servizi sociali.
L’obiettivo è quello di riuscire a evitare i controlli notturni. Da quello che mi avete risposto sembra che non sia possibile, ma non sono riuscito a trovare la legge che li istituisce (potete per favore indicarmela?)
Il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38,( Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive) tratta della possibilità di scontare una pena presso un altro Stato dell’Unione europea aderente alla convenzione, definendone le condizioni.
L’art. 4 della legge predetta, alla lettera c) prescrive “restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione”, alla lettera e) l’“obbligo di presentarsi nelle ore fissate all’autorità indicata nel provvedimento impositivo”, alla lettera i), l’“obbligo di svolgere un lavoro o una prestazione socialmente utile”, alla l) l’”obbligo di cooperare con un addetto alla sorveglianza o con un rappresentante di un servizio sociale”.
La persona interessata ha un’offerta di assunzione presso un’azienda con sede in Romania.
Nella situazione attuale, di attesa della fissazione dell’udienza di fronte al Tribunale di sorveglianza, può accettare il lavoro, trasferirsi in Romania e chiedere di conseguenza l’applicazione delle prescrizioni previste dal predetto art. 4?”
Consulenza legale i 27/04/2021
Rispondiamo ai quesiti singolarmente.

Il primo è quello sui controlli notturni, che abbisogna di un chiarimento.
L’ art. 47 dell’ordinamento penitenziario dispone che il soggetto affidato ai servizi sociali soggiaccia ad un regime di controlli molto stringente.
Detto regime è connesso alle imposizioni di cui al comma 5 del medesimo articolo che, naturalmente, devono essere oggetto di supervisione per essere certi che le stesse vengano osservate dal condannato.

L’art 47, tuttavia, non dispone che il condannato sia assoggettato a controlli notturni; la disposizione in parola, anzi, lascia ampi margini di libertà in ordine all’effettuazione di detti controlli che, quindi, possono essere fatti nell’arco di tutta la giornata.
L’esperienza pratica dà conto del fatto che le attività di supervisione dipendono da questura a questura e, soprattutto, sono svolti anche in relazione al reato per cui si è stati condannati.

Ciò per dire che non è detto che i controlli di cui all’affidamento in prova siano notturni al 100%.

Quanto, invece, al d. lgs. n. 38 del 2016, lo stesso non può essere applicato al caso di specie.

Il decreto, invero, non dispone affatto che una persona sia libera di scontare la pena dove vuole; semplicemente, la fonte normativa dispone le procedure per dare esecuzione ad una sentenza emessa dallo Stato italiano a carico di cittadino avente residenza in uno stato dell’UE, laddove le statuizioni ivi contenute abbisognino di particolari modalità di sorveglianza del condannato.

Il decreto in parola, dunque, dispone il riconoscimento, da altro Stato, di sentenze emesse da quello italiano.
Niente di diverso.

Conseguentemente, non può, attraverso il richiamo al decreto legislativo 38 del 2016, chiedersi che la pena venga eseguita in Romania e/o in altro stato, soltanto perché vi sarebbe un’offerta di lavoro.

Ciò a maggior ragione se si considera che la misura alternativa dell’affidamento in prova prevede, come anzidetto, delle prescrizioni molto stringenti che possono anche imporre al condannato un totale divieto di locomozione del luogo di residenza/dimora.

Nel caso di specie, dunque, si sconsiglia totalmente di accettare il lavoro e, addirittura, trasferirsi in Romania. Stando al quesito posto, invero, il condannato sembra essere agli arresti domiciliari e l’abbandono del domicilio verrebbe, a tutti gli effetti, sussunto nell’alveo del reato di evasione previsto e punito dall’art. 385 c.p.


Giuseppe P. chiede
venerdì 18/10/2019 - Estero
“La cassazione, in Agosto2019, ha confermato una condanna di tre anni per una bancarotta fraudolenta del 2010. Sono residente permanente in Australia dal 2013, ho lasciato l'Italia in quanto impossibilitato a ripartire con il sistema bancario. Il mio avvocato mi dice che è possibile richiedere l'affidamento ai servizi sociali e che posso scontare la pena solo in Italia, cosa impossibile in quanto non avrei nessun futuro sia per me che per i miei 3 figli. In Australia la bancarotta non è un reato penale.<br />
<br />
La mia domanda è: una volta concessomi l'affidamento, se non ritorno in Italia, quali sono i rischi che corro? ci sono vie di uscita?”
Consulenza legale i 22/10/2019
L’ affidamento in prova al servizio sociale, previsto dall’art. 47 dell’ordinamento penitenziario, è una misura alternativa alla detenzione che, in buona sostanza, consente al condannato di non essere “incarcerato” e di eseguire la propria pena all’esterno.

Ciò, però, a patto che lo stesso sia costantemente sorvegliato dai servizi sociali e che, dunque, il magistrato di sorveglianza (preposto, appunto, ad assicurarsi della corretta esecuzione della pena) sia nelle condizioni di osservarne il comportamento.
Queste, dunque, sono le ragioni per le quali, effettivamente, l’affidamento in prova è una misura alternativa di cui può beneficiare solo chi sia nel territorio italiano.

L’effetto della corretta esecuzione dell’affidamento è, semplicemente, l’estinzione della pena.

Nella denegata ipotesi in cui il condannato riesca ad ottenere la misura alternativa e non la esegua (perché, appunto, continua a risiedere all’estero e, dunque, non segue le prescrizioni che vengono comminate con l’affidamento in prova), il magistrato di sorveglianza provvede a revocare la misura alternativa e ad emettere l’ordine di carcerazione.

In poche parole, se non si esegue l’affidamento in prova, il magistrato di sorveglianza sarà costretto a applicare la pena detentiva carceraria.

In tal caso, la possibilità di ottenere l’estradizione del condannato da parte dell’Australia nei confronti dell’Italia dipenderà da molteplici fattori, come ad esempio l’esistenza di trattati in merito e/o patti di diversa natura.

Andrea D. chiede
giovedì 07/03/2019 - Abruzzo
“Salve ho subito una condanna a pena detentiva di mesi 2 il mio avvocato.ha presentato istanza per affidamento in prova al servizio sociale e in subordine l'applicazione degli arresti domiciliari presentando la documentazione attestante lo svolgimento da parte mia di servizio di volontariato presso l'unione Italiana ciechi ed ipovedenti, documentazione con la quale si attesta la mia attività di artigiano edile e la liberatoria con la quale ho risarcito interamente la persona vittima del reato, premetto che tale documentazione è stata verificata dalla questura mediante convocazione del presidente dell associazione e del titolare dell attività dove attualmente lavoro i quali hanno confermato la veridicità della documentazione, l'udienza è stata celebrata il giorno 5 cm. Vorrei sapere se tale documentazione è sufficiente e quale potrebbe essere un eventuale motivo di diniego all'applicazione della misura dell affidamento in prova grazie”
Consulenza legale i 11/03/2019
L’ affidamento in prova al servizio sociale rappresenta una misura di espiazione della pena detentiva alternativa all’incarcerazione ed è prevista dall’art. dall’art. 47 della legge 354/ 1975 (ordinamento penitenziario).

L’articolo in esame prevede che possono accedere a tale misura di esecuzione
- i soggetti condannati ad una pena non superiore a tre anni e che
- successivamente alla commissione del fatto abbiano serbato una condotta tale da persuadere il giudice che la misura alternativa alla detenzione sia funzionale alla concreta rieducazione del reo e che il soggetto non commetta altri reati.

Va detto dunque che i parametri su cui il giudice basa la sua scelta sono estremamente discrezionali.

Al contempo, però, va allo stesso tempo detto che è estremamente difficile che il giudice, ravvisati i presupposti formali per la concessione del beneficio (come nel caso di specie) emetta un provvedimento di diniego. Ciò, infatti, accade solo allorché l’imputato sia pregiudicato e/o la sua storia giudiziaria dia prova di una tendenza a delinquere di non poco conto.

In estrema sintesi, i documenti prodotti dalla difesa sono più che sufficienti a che il giudice conceda il beneficio e non si vede alcuna ragione per la quale il predetto beneficio non debba essere erogato stante la sussistenza dei requisiti formali richiesti dall’art. 47 dell’ordinamento penitenziario e l’insussistenza di altri elementi tali per cui il giudice possa addivenire ad una soluzione diversa.