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Articolo 210 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 210 TULPS

(1)Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, il prefetto può disporre, con decreto, lo scioglimento delle associazioni, enti o istituti costituiti od operanti nel regno che svolgono una attività contraria agli ordinamenti politici costituiti nello Stato.

Nel decreto può essere ordinata la confisca dei beni sociali.

Contro il provvedimento del prefetto si può ricorrere al Ministro dell'interno.

Contro il provvedimento del ministro non è ammesso ricorso nemmeno per motivi di illegittimità.

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno 1967, n. 114 (G.U. 15 luglio 1967, n. 177, edizione speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

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