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Articolo 209 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]
[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 209 TULPS

Articolo abrogato dall'art. 6, L. 25 gennaio 1982, n. 17.

[Le associazioni, gli enti e gli istituti costituiti od operanti nel regno e nelle colonie sono obbligati a comunicare all'autorità di pubblica sicurezza l'atto costitutivo, lo statuto e i regolamenti interni, l'elenco nominativo delle cariche sociali e dei soci, e ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione ed attività, tutte le volte che ne vengono richiesti dall'autorità predetta per ragioni di ordine pubblico o di sicurezza pubblica.

L'obbligo della pubblicazione spetta a tutti coloro che hanno funzioni direttive o di rappresentanza delle associazioni, degli enti o degli istituti, nelle sedi centrali e locali, e deve essere adempiuto entro due giorni dalla notifica della richiesta.

I contravventori sono puniti con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda da lire 400.000(1) a 1.200.000(1).

Qualora siano state date scientemente notizie false od incomplete, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire 1.000.000(1) a 6.000.000(1), oltre l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.

In tutti i casi di omessa, falsa e incompleta dichiarazione, le associazioni possono essere sciolte con decreto del prefetto.]

Note

(1) Importo modificato dall'art. 3, comma 1, L. 12 luglio 1961, n. 603 e, successivamente, dall'art. 113, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689.

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