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Articolo 203 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]
[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 203 TULPS

Titolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75

[Chi ha esercitato un locale dichiarato o non dichiarato di meretricio, del quale sia stata ai termini degli articoli precedenti, ordinata la chiusura, per fatti a lui imputabili anche a titolo di colpa, ovvero sia incorso in più condanne per contravvenzione alle disposizioni di questo capo, non può condurre lo stesso o altro locale di meretricio per la durata di anni cinque]

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