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Articolo 202 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 30/06/2022]
[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 202 TULPS

Titolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75

[Quando, nonostante l'ordinanza di chiusura, il locale continua a essere tenuto aperto o in esercizio, o è riaperto senza il preventivo permesso dell'autorità di pubblica sicurezza, chi esercisce il locale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da lire 1000 a 5000, salva l'applicazione dei provvedimenti d'ufficio per la chiusura.]

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