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Articolo 69 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 30/06/2022]

Dispositivo dell'art. 69 TULPS

(1)Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

Note

(1) Articolo così modificato dall'art. 7, comma 8-bis, lett. b), D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112.

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Consulenze legali
relative all'articolo 69 TULPS

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Gino B. chiede
mercoledģ 10/06/2020 - Lazio
“Buongiorno, sono un artista pittore, con partita iva. Da circa 20 giorni ho aperto, in un locale preso in affitto con contratto registrato, una mostra di pittura personale permanente. Faccio presente che il locale è di 58 mq compreso un piccolo bagno di 4 mq. In questo locale vengono esposti e venduti solamente quadri da me realizzati. Ho inviato al Comune di omissis una comunicazione di mostra permanente. A seguito di ciò il Comune mi ha richiesto la SCIA ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S. richiedendomi una planimetria almeno 1:100 ed una relazione tecnica effettuata da un geometra inviati tramite invio telematico da un intermediario abilitato. Credo che questa richiesta da parte del Comune non riguardi la mia attività in quanto: si tratta unicamente di una mostra permanente dei miei quadri; il locale adibito alla mostra è di piccole dimensioni, possono entrare massimo 5/6 persone per volta. Secondo me si differenzia completamente da una mostra espositiva che può essere visitata da molte persone. Avrei bisogno di una sua consulenza corredata di documentazione da dimostrare al Comune.”
Consulenza legale i 16/06/2020
Ai sensi dell’art. 69 TULPS è vietato dare senza licenza dell’Autorità locale di pubblica sicurezza “pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto”.
Nell’ottica di una semplificazione burocratica, la norma è stata modificata pochi anni fa sostituendo la licenza con la sola SCIA per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio.
Il TULPS non definisce in modo esplicito cosa si debba intendere per “pubblici trattenimenti” e, quindi, per capire se anche l’attività oggetto del quesito sia compresa in tale nozione è necessario ragionare sul testo della legge e del relativo regolamento di attuazione, sulle altre norme rilevanti in materia, nonché sulla varia casistica esaminata dalla giurisprudenza.

Anzitutto, si nota che, oltre al breve elenco contenuto nell’art. 69 TULPS, altri esempi di “trattenimenti” si ritrovano nell’art. 124, R.D. n. 635/1940 (Regolamento di attuazione del TULPS), che cita “commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili”.
Nella Circolare N. 52 MI.SA. del 20.11.1982 recante “Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 e D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 – Chiarimenti”, inoltre, si precisa che per spettacoli e/o trattenimenti possono intendersi tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l'incolumità pubblica, l'ordine, la moralità e il buon costume (artt. 70 e 80, TULPS). La differenza tra "spettacoli" e “trattenimenti” consiste essenzialmente nel fatto che gli spettacoli sono divertimenti cui il pubblico assiste in forma più passiva (cinema, teatro, ecc.), mentre i trattenimenti sono divertimenti cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, baracconi di tiro a segno, ecc.).

Tale definizione viene sostanzialmente accolta dalla giurisprudenza, che vi comprende le discoteche, i night club, le sale da ballo, le esibizioni musicali o la diffusione di musica a volume elevato e non come mero sottofondo, i karaoke e simili (T.A.R. L'Aquila, sez. I, 31 gennaio 2011, n. 39; T.A.R. L'Aquila, sez. I, 12 aprile 2010, n.350; T.A.R. Milano, sez. III, 27 maggio 2005, n.1126; Cassazione penale, sez. I, 07 ottobre 1996, n.9371; T.A.R. Bologna, sez. II, 20 marzo 1992, n.117).
Nella nozione in esame sono, poi, senza dubbio comprese le attrazioni presenti nell’elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4, L. n. 337/1968, che viene utilizzato dalla giurisprudenza proprio al fine di individuare l’ambito applicativo del titolo abilitativo di cui all’art. 69 TULPS, anche nel caso tali attrazioni vengano installate in locali aperti al pubblico e non nel contesto di uno spettacolo viaggiante (T.A.R. Roma, sez. II ter, 17 luglio 2019, n. 9494).
L'elenco viene periodicamente aggiornato e include attrazioni quali giostre di vario genere, giochi gonfiabili, tiro al bersaglio, spettacoli da strada ecc…

In conclusione, tutte le attività considerate dalle norme suddette e dalla giurisprudenza difficilmente possono essere accomunate con un’esposizione di quadri in un locale di piccole dimensioni, che non prevede alcuna partecipazione attiva del pubblico e non è offerta a scopo ricreativo o di intrattenimento, ma piuttosto a fini culturali e, soprattutto, commerciali, dato che le opere vengono esposte al fine di essere vendute.
A parere dello scrivente, inoltre, nonostante nella comunicazione inviata al Comune sia stata usata l’espressione “mostra permanente”, si tratta in realtà di vendita al dettaglio riconducibile alla categoria degli esercizi di vicinato, come testimonia anche il fatto che il locale destinato ad ospitarla è classificato in catasto nella categoria C01, ossia Negozi e botteghe.
Pertanto, la richiesta del Comune non sembra corretta, ma nemmeno è sufficiente la PEC già inviata all’Ente, in quanto per l’esercizio dell’attività in esame pare occorrere la segnalazione certificata di inizio attività relativa agli esercizi di vicinato (che comunque prevede adempimenti molto meno gravosi e costosi rispetto alla licenza di cui all’art. 69 TULPS).