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Articolo 22 Testo unico IVA

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

[Aggiornato al 10/08/2024]

Commercio al minuto e attivitą assimilate

Dispositivo dell'art. 22 Testo unico IVA

L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione:

  1. 1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
  2. 2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
  3. 3) per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
  4. 4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;
  5. 5) per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
  6. 6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10;
  7. 6-bis) per l'attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;
  8. 6-ter) per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione;
  9. 6-quater) per le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri(1).

La disposizione del comma precedente può essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi.

Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla. Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica.

Note

(1) Il numero 6-quater è stato inserito dall'art. 12 bis comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

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Consulenze legali
relative all'articolo 22 Testo unico IVA

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Anonimo chiede
mercoledģ 05/02/2020 - Lazio
“Spett.le Redazione,
qual è la corretta gestione tributaria di un market place online che vende in Europa ed Extra Europa?
Oggi noi operiamo sotto diverse forme, quella che vorremmo mantenere e formalizzare e la seguente:
il consumatore finale (EU o EEU) acquista sul nostro sito, noi facciamo un ordine a nome ed indirizzo del cliente sul sito del nostro fornitore B2B, il nostro fornitore B2B fattura al cliente il prezzo da lui incassato e spedisce la merce con la sua fattura al cliente consumatore.
Noi emettiamo fattura al cliente della differenza tra l' importo da lui pagato e quello girato al fornitore con la causale ''Servizio di reperimento di prodotto'' facendo leva sull' articolo di legge dell' obbligo del terzo.
La fattura la emettiamo con iva inclusa o esente iva a seconda che il cliente risieda in Europa o Extra Europa basandoci sull'indirizzo di spedizione della merce.
Vorremmo sapere se tale procedura è corretta oppure no.”
Consulenza legale i 12/02/2020
E’ evidente che il quesito fa riferimento al c.d. commercio elettronico indiretto che si caratterizza per il fatto che la transazione e il pagamento avvengono con lo strumento mediale, ossia on line, mentre la cessione, riguardando beni materiali, avviene in maniera tradizionale, ossia con consegna dei beni direttamente all’indirizzo dell’acquirente, tramite i normali operatori (ad esempio, corriere) e quindi l’operazione, sotto questo profilo, è assimilabile alla vendita per corrispondenza (art. 1, D. Lgs. 22.5.1999, n. 185).
L’assimilazione opera anche sotto il profilo dell’imposta sul valore aggiunto e, pertanto, ai fini dell’imponibilità, anche in riferimento a queste operazioni occorre verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dal d.P.R. n. 633/72 e, più in particolare, del presupposto soggettivo, oggettivo e territoriale.

Il presupposto oggettivo è, ovviamente, direttamente connesso alla effettuazione della vendita on line ed alla successiva consegna del bene.
Il presupposto soggettivo si realizza quando l’operazione viene effettuata nell’esercizio di un’attività economica (impresa, arte o professione) e, pertanto, non sono rilevanti le operazioni poste in essere dai privati consumatori (c.d. consumer).
L’attività deve poi essere svolta abitualmente, anche se non in via esclusiva, per cui non sussiste soggettività passiva quando si tratti di operazioni poste in essere in via occasionale.
Si ricorda che, i soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate e, per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, nella predetta dichiarazione occorrerà indicare l’indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell’internet service provider.
Il presupposto territoriale si realizza quando l’operazione viene effettuata in Italia (art. 1 del T.U. IVA e art. 7 del T.U. IVA).
A tale riguardo, si evidenzia che, le cessioni di beni mobili a titolo oneroso tra due soggetti passivi d’imposta, fattispecie cui è ricondotto l’e-commerce indiretto B2B, si considerano effettuate nel paese di destinazione del bene.
Pertanto, le cessioni di beni mobili si considerano effettuate nel territorio dello Stato italiano se hanno per oggetto beni nazionali, nazionalizzati, comunitari o temporaneamente importati esistenti nel territorio stesso, ovvero beni spediti da altro Stato membro, installati, montati o assemblati a cura del fornitore o per suo conto.

Al contrario, nei casi di una cessione di beni tra un soggetto passivo Iva ed un privato consumatore (B2C che, come detto è tecnicamente assimilabile alla “vendita a distanza”), si applica, come regola generale, la tassazione nel paese di origine.
Analogamente, per quanto concerne le importazioni ed esportazioni, la regola generale è quella della tassazione nel paese di destinazione e, dunque, non vi sono particolarità scaturenti dal fatto che l’ordine di acquisto/cessione di beni avvenga per mezzo di uno strumento digitale.

In ordine alla documentazione delle predette operazioni, si evidenzia che, proprio per il fatto che il commercio elettronico indiretto è assimilato alla vendita per corrispondenza di beni mobili, nel caso in cui l’acquirente sia un soggetto privato, i relativi corrispettivi sono esonerati da fatturazione per effetto delle disposizioni di cui all’art. 22, comma 1, n. 1 del d.P.R. n. 633/72, e beneficiano anche dell’esenzione da certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale, ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 21.12.1996, n. 696.
Le relative fatture, eventualmente richieste non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, possono essere emesse in via elettronica.
Riguardo alla procedura seguita per la fatturazione ma anche in ordine alla registrazione, liquidazione, versamento dell’imposta e dichiarazione, in considerazione dell’assimilazione alle cessioni di beni mobili, trovano, di regola, applicazione le disposizioni che disciplinano questa tipologia di operazioni.
Pertanto, fermo quanto prima evidenziato in ordine alla non obbligatorietà della certificazione, occorre evidenziare che il cedente dovrà emettere un DDT (Documento Di Trasporto), astenendosi dall’emettere la fattura o certificazione fiscale, se non richiesta dal cliente al momento di effettuazione dell’operazione che si identifica con l’inserimento on line dei propri dati da parte del cliente.
Annota l’incasso nel registro dei corrispettivi e liquida e versa l’imposta.
L’acquirente, se soggetto passivo IVA, annota la spesa in contabilità generale e, se ha richiesto la fattura, la annota nei registri IVA ai fini dell’esercizio del diritto di detrazione (se consentito).

Venendo al caso di specie, nel quesito è detto che il consumatore finale acquista sul sito della società che pone il quesito.
Questa in base all’acquisto effettuato dal consumatore finale, effettua l’approvvigionamento del bene presso il fornitore/produttore nell’ambito di un rapporto B2B.
Il fornitore B2B provvede a spedire la merce direttamente all’indirizzo del consumatore finale.
Da quanto descritto, sembra che la società che pone il quesito si ponga come effettivo venditore nei confronti del consumatore finale posto che quest’ultimo “acquista” direttamente sul sito della stessa.
Non rileva sotto questo profilo il fatto che quest’ultima, piuttosto che avere un proprio magazzino di prodotti, effettui, di volta in volta, l’acquisto presso i propri fornitori, nell’ambito di un rapporto B2B e richieda la consegna del bene direttamente all’indirizzo del consumatore finale.
Diverso è, invece, quel che sottende la procedura di fatturazione adottata, dal momento che, in base alla stessa, sembra che la società che pone il quesito non svolga attività di cessione di beni ma soltanto attività di prestazione di servizi, ossia di intermediazione nella vendita dei predetti beni.

La fatturazione da parte del fornitore del bene direttamente al cliente finale (che al fornitore corrisponde il prezzo del bene) e la separata fatturazione da parte della società che pone il quesito del surplus richiesto per il “servizio di reperimento del prodotto”, sottintende che il contratto di compravendita del bene si perfezioni direttamente tra il fornitore dello stesso ed il consumatore finale (di qui la fatturazione diretta ed il pagamento diretto), mentre, l’attività svolta dalla società che pone il quesito sia di semplice intermediazione e, pertanto, fattura limitatamente al corrispettivo ricevuto per la predetta attività direttamente al consumatore finale.

Si ritiene, invece, che se l’attività della società fosse effettivamente non quella di semplice intermediazione ma quella di commercio al dettaglio effettuato via internet, il fornitore dovrebbe fatturare alla predetta società nell’ambito del rapporto B2B.
La società, che vende on line il bene al cliente, nell’ambito del rapporto B2C, avrebbe titolo per applicare le disposizioni di cui all’art. 22, comma 1, n. 1 del d.P.R. n. 633/72, e beneficiare anche dell’esenzione da certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale, ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 21.12.1996, n. 696, salvo il caso in cui il cliente non richieda l’emissione della fattura, eventualmente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.
Il cliente dovrebbe, quindi, corrispondere il corrispettivo direttamente alla società che pone il quesito, la quale, poi, dovrebbe corrispondere al fornitore il prezzo convenuto per il bene fornito, trattenendo per sé il surplus conseguito per effetto della vendita al consumatore finale che, quindi, non costituirebbe il corrispettivo per l’attività di intermediazione ma il proprio margine di guadagno sulla operazione di compravendita.
L’attuale processo di fatturazione non sembra, quindi, coerente con un’attività di commercio al dettaglio di prodotti via internet ma, piuttosto, con una attività di pura intermediazione a favore del cliente – la società si limiterebbe a mettere in contatto il consumatore finale con il fornitore.

Venendo, poi, al successivo quesito in ordine alla correttezza dell’emissione della fattura in regime di non imponibilità, laddove il consumatore finale è soggetto che risiede in Europa o al di fuori dell’Europa, occorre precisare che questa procedura è certamente corretta nel caso di cessioni EXTRA-UE.
Diverso è, invece, il caso delle cessioni INTRA-UE, in riferimento alle quali occorre distinguere tra il caso in cui il consumatore finale sia un soggetto passivo IVA ed il caso in cui sia un soggetto privato.
Nella prima ipotesi, si applicano le disposizioni sulle cessioni intracomunitarie di cui al D.L. n. 331/1993, emettendo, quindi, fattura in regime di non imponibilità IVA ai sensi dell’art. 41 del citato D.L..
Nel caso, invece, in cui il consumatore finale sia un soggetto privato, la cessione è assoggettata ad IVA nel paese del cessionario, con l’aliquota IVA propria di questo paese.
In tal caso il cedente nazionale dovrà identificarsi ai fini IVA nel paese del cessionario per assolvere la relativa imposta e tutti gli obblighi formali previsti in quel paese.
In alternativa, sarà possibile assoggettare l’operazione ad IVA in Italia, paese del cedente se, nell’anno precedente o nell’anno in corso, sono state effettuate vendite on line per un importo non superiore ad una determinata soglia che è pari ad € 100.000,00 ovvero alla minore soglia stabilita nel paese di destinazione.

Si ricorda, da ultimo, che a partire dall' 01.01.2021, la territorialità delle vendite a distanza di beni non sarà più soggetta all’attuale duplice principio legato al volume di affari intracomunitario ma, quale regola base, sarà localizzata nel luogo di stabilimento del consumatore, nel rispetto del principio di tassazione a destinazione.
Il principio base diventa il luogo del committente, tranne nel caso in cui il fatturato complessivo derivante dalla cessione intracomunitaria di beni a soggetti non passivi si mantenga al di sotto dei 10mila euro per due anni civili consecutivi.
In tale caso, le cessioni in discorso rilevano territorialmente nel luogo del prestatore, salva la facoltà di richiedere l’applicazione del regime ordinario, ossia la tassazione a destinazione.
Resta sempre salva, comunque, l’opzione per il cedente di applicare l’imposta nel paese di destinazione del beni, dandone comunicazione in dichiarazione IVA.
L’opzione ha la durata di tre anni.
Va precisato che si tratta comunque di fatture emesse in regime di non imponibilità e non di “esclusione” o di “esenzione” posto che le operazioni esenti sono un numerus clausus e sono quelle espressamente previste dall’art. 10 del T.U. IVA e le esclusioni attengono alla determinazione della base imponibile e sono contemplate nell’art. 15 del T.U. IVA.