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Articolo 7 Testo unico IVA

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Territorialitā dell'imposta - Definizioni

Dispositivo dell'art. 7 Testo unico IVA

1. Agli effetti del presente decreto:

  1. a) per "Stato" o "territorio dello Stato" si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano;
  2. b) per "Comunitā" o "territorio della Comunitā" si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea con le seguenti esclusioni oltre quella indicata nella lettera a):
  3. 1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
  4. 2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen;
  5. 3) per la Repubblica francese, i territori francesi di cui all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
  6. 4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
  7. 5) per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland;
  8. 6) le isole Anglo-Normanne;
  9. c) il Principato di Monaco, l'isola di Man e le zone di sovranitā del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro;
  10. d) per "soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato" si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all'estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva;
  11. e) per "parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunitā", si intende la parte di trasporto che non prevede uno scalo fuori della Comunitā tra il luogo di partenza e quello di arrivo del trasporto passeggeri; "luogo di partenza di un trasporto passeggeri", č il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunitā, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunitā; "luogo di arrivo di un trasporto passeggeri", č l'ultimo punto di sbarco previsto nella Comunitā, per passeggeri imbarcati nella Comunitā, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunitā; per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno č considerato come un trasporto distinto;
  12. f) per "trasporto intracomunitario di beni" si intende il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nel territorio di due Stati membri diversi. "Luogo di partenza" č il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni; "luogo di arrivo" č il luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente;
  13. g) per "locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto" si intende il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a trenta giorni ovvero a novanta giorni per i natanti.

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