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Articolo 7 quater Testo unico IVA

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Territorialitą - Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi

Dispositivo dell'art. 7 quater Testo unico IVA

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7 ter, comma 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

  1. a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato;
  2. b) le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;
  3. c) le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diverse da quelle di cui alla successiva lettera d), quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato;
  4. d) le prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità, se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato;
  5. e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all'interno del territorio della Comunità. Le medesime prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio della Comunità e sono utilizzati nel territorio dello Stato(1).

Note

(1) La L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto (con l'art. 1, comma 725) che "Per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il luogo della prestazione dei servizi di cui all'articolo 7 quater, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di imbarcazioni da diporto si considera al di fuori dell'Unione europea qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio al di fuori dell'Unione europea. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione europea".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 726) che la presente modifica si applica a partire dal 1 aprile 2020.

La L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, ha disposto, con l'art. 1, comma 726, che la modifica di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo si applica a partire dal 1 novembre 2020.

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Consulenze legali
relative all'articolo 7 quater Testo unico IVA

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P. T. chiede
mercoledģ 25/01/2023 - Friuli-Venezia
“Buongiorno,
Con la presente volevo sottorre il caso di una ditta italiana che si occupa di installazione impianti elettrici e che deve emettere fattura per acconto lavori eseguiti in un cantiere sito in territorio italiano, ma il cliente appaltante è una ditta con sede in Romania. In questo caso la fattura deve essere emessa con iva o va applicato il reverse charge ex art 7quater Dpr 633/72.

Ringrazio si d'ora per l'attenzione che darete al presente quesito.
Cordiali saluti”
Consulenza legale i 31/01/2023
Le prestazioni di servizi relative a beni immobili, secondo quanto disposto dall’ art. 7 quater co. 1 lett. a) del DPR 633/72, sono territorialmente rilevanti, ai fini Iva, nello Stato in cui è ubicato l'immobile oggetto della prestazione.
Tale criterio si applica a prescindere dalla circostanza che si tratti di un servizio reso nei confronti di un soggetto passivo d'imposta (B2B) o di un servizio reso nei confronti di un privato consumatore (B2C). Questa previsione costituisce una deroga al principio generale stabilito dall’art. 7 ter co.1 lett. a) DPR 633/72, il quale disciplina la territorialità delle prestazioni di servizi generiche. Si ricorda che le prestazioni di servizi generiche rese nei confronti di soggetti passivi d’imposta sono rilevanti ai fini Iva nel Paese nel quale è stabilito il soggetto passivo.
Nel caso in esame, essendo l’immobile sito sul territorio italiano, la prestazione è indubbiamente rilevante ai fini Iva in Italia.
Al principio appena espresso si deve però aggiungere che, a norma dell’art. 17 comma 6 lett. a-ter DPR 633/72, esistono particolari operazioni, tra cui rientra l’installazione di impianti su edifici, per le quali è previsto che l’imposta debba essere assolta dal cessionario se soggetto passivo d’imposta (c.d. reverse charge interno) in luogo del cedente/prestatore. In tali ipotesi, dunque, il cessionario non residente dovrebbe essere obbligato all’assolvimento dell’imposta mediante reverse charge in forza dell’art. 17 co. 6. In questo senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 28 del 28.03.2012 affermando che le disposizioni che prevedono l’applicazione del c.d. reverse charge “interno”, in quanto finalizzate al contrasto alle frodi Iva, trovano applicazione anche se il cessionario, soggetto passivo Iva, non ha sede o stabile organizzazione in Italia. Pertanto si ritiene che la fattura andrà emessa in reverse charge art. 17 co. 6 a-ter, e il cessionario non residente, in assenza di sede o stabile organizzazione in Italia, dovrà identificarsi ai fini dell’Iva in Italia per assolvere gli obblighi derivanti dall’applicazione del reverse charge. Tale interpretazione è stata confermata anche nella circolare dell’Agenzia delle Entrate del 25.05.2016 n.21 e dalla risposta all’interpello 11/E/2020.