1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7 ter, comma 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato:
- a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato;
- b) le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;
- c) le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diverse da quelle di cui alla successiva lettera d), quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato;
- d) le prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità, se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato;
- e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all'interno del territorio della Comunità. Le medesime prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio della Comunità e sono utilizzati nel territorio dello Stato(1).
Note
(1)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto (con l'art. 1, comma 725) che "Per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il luogo della prestazione dei servizi di cui all'articolo 7 quater, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di imbarcazioni da diporto si considera al di fuori dell'Unione europea qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio al di fuori dell'Unione europea. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione europea".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 726) che la presente modifica si applica a partire dal 1 aprile 2020.
La L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, ha disposto, con l'art. 1, comma 726, che la modifica di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo si applica a partire dal 1 novembre 2020.
La L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, ha disposto, con l'art. 1, comma 726, che la modifica di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo si applica a partire dal 1 novembre 2020.