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Articolo 7 ter Testo unico IVA

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Territorialitą - Prestazioni di servizi

Dispositivo dell'art. 7 ter Testo unico IVA

1. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

  1. a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
  2. b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese:

  1. a) i soggetti esercenti attivitą d'impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell'esercizio di tali attivitą;
  2. b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle attivitą commerciali o agricole;
  3. c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

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Consulenze legali
relative all'articolo 7 ter Testo unico IVA

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Paolo S. chiede
lunedģ 08/08/2022 - Valle d'Aosta
“Spedizioniere doganale italiano, riceve fattura da agente svizzero per prestazioni di servizi vari inerenti sdoganamenti dei propri clienti.
In base alla norma, si tratterebbe di servizi esclusi dal presupposto della territorialità, quindi art. 7 ter. Conseguentemente, quale codice iva deve essere utilizzato per la registrazione della fattura estera e della relativa autofattura?
E in quali caselle della dichiarazione IVA vanno a confluire acquisti e autofatture?
Grazie”
Consulenza legale i 01/09/2022
Secondo quanto disposto dall’art. 7 ter del T.U. IVA le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. Qualora il prestatore del servizio sia un soggetto passivo ma, come nel caso in esame, sia residente in Stato Extra Cee, è evidente che la prestazione di servizio è carente del requisito territoriale, pertanto l’operazione si qualifica come fuori campo Iva.
La fattura che lo spedizioniere italiano riceverà dall’agente svizzero non recherà l’addebito dell’imposta. Lo spedizioniere italiano dovrà emettere un’autofattura, ai sensi dell’art. 17 del T.U. IVA, comma 2, per assolvere l’Iva in Italia e con il meccanismo del reverse charge, integrare l’importo con l’Iva italiana relativa al servizio (non è specificato nel quesito ma si ritiene si tratti di servizio assoggettato ad Iva ordinaria con aliquota 22%. Se così non fosse è necessario integrare la fattura con l’aliquota Iva corrispondente a quella applicabile al servizio in Italia). L’autofattura andrà registrata sia nel registro Iva vendite e sia nel registro Iva acquisti.
Si specifica che nella prassi viene emesso un unico esemplare di autofattura a valere per entrambi i registri (Iva acquisti e Iva vendite) ed è quello il documento che assume valenza fiscale, e non la fattura pervenuta dal prestatore svizzero.
In dichiarazione Iva l’autofattura registrata confluirà nel rigo VF13 (se integrata con iva con aliquota 22%) e nel rigo VJ3 tra gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti.