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Articolo 7 bis Testo unico IVA

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Territorialitā - Cessioni di beni

Dispositivo dell'art. 7 bis Testo unico IVA

1. Le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto.

2. Le cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunitā, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di partenza del trasporto č ivi situato.

3. Le cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

  1. a) quando il cessionario č un soggetto passivo-rivenditore stabilito nel territorio dello Stato. Per soggetto passivo-rivenditore si intende un soggetto passivo la cui principale attivitā in relazione all'acquisto di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo č costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti č trascurabile;
  2. b) quando il cessionario č un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato. Se la totalitā o parte dei beni non č di fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente alla parte non usata o non consumata, le cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel territorio dello Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti, compresi quelli che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professioni, stabiliti nel territorio dello Stato; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere nei confronti di stabili organizzazioni all'estero, per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o residenti in Italia.

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S. S. chiede
mercoledė 13/03/2024
“buongiorno, vorrei una conferma in relazione al seguente caso:

spagna 1, acquista caffé da produttore/commerciante italianio (ITA 1),il quale consegna la merce a acquirente italiano (ITA2), praticamente, spagna 1, vende a ITA2, caffè prodotto e venduto da ITA1, senza che la merce si sposti dal territorio nazionale. A mio avviso, ITA1 (produttore/commerciante di caffé), emette fattura con iva ordinaria a Spagna1 in quanto operazione interna; spagna1 emette fattua a italia 2, senza applicazione di imposta IVA, e Italia 2, deve solo integrare la fattura di Spagna1, senza dover inviare esterometro. E' corretta la mia impostazione? grazie”
Consulenza legale i 15/03/2024
Si conferma quanto esposto dal gentile cliente.
Si tratta di una triangolazione intracomunitaria. Nel caso specifico il primo cedente ITA1 vende caffè al cliente spagnolo SPA, che diviene il promotore della triangolazione, e su incarico di quest’ultimo invia direttamente i beni a ITA2. Poiché i beni non escono da territorio italiano, non si configura una cessione intracomunitaria. Il primo cedente ITA1 effettua un’operazione territorialmente rilevante in Italia, pertanto emette fattura al cliente spagnolo addebitando l’iva italiana. Non essendo un’operazione intracomunitaria non deve essere compilato il relativo modello Intrastat. Il cliente spagnolo potrà poi recuperare l’iva ai sensi dell’art. 38 bis 2 del DPR 633/72.
ITA2 riceverà una fattura dall’operatore spagnolo senza alcun imposta; tale fattura sarà da integrare ai sensi dell’art. 17 co.2 DPR 633/72.