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Articolo 194 quinquies Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Pagamento in misura ridotta

Dispositivo dell'art. 194 quinquies TUF

1. Possono essere estinte mediante pagamento, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione, di una somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale, quando non sussistano le circostanze previste dal comma 2, le violazioni previste:

  1. a) dall'articolo 190, per la violazione degli articoli 45, comma 1, 46, comma 1, 65, e delle relative disposizioni attuative;
  2. a-bis) dall'articolo 190.1, per la violazione degli articoli 83 quater, comma 3, 83 novies, comma 1, 83 novies 1, comma 1, 83 duodecies, e delle relative disposizioni attuative(1);
  3. [a-bis.1) dall'articolo 190.1 bis, per la violazione degli articoli 83 novies, comma 1, lettere g) e g-bis), 83 novies 1, e delle relative disposizioni attuative;](2)(1)
  4. a-ter) dall'articolo 190.3, per la violazione degli articoli 64 ter, commi 2, 3 e 4, e delle relative disposizioni attuative(4);
  5. a-quater) dall'articolo 190.4, per la violazione dell'articolo 3, paragrafo 1; dell'articolo 6, paragrafo 1; dell'articolo 8, paragrafo 1; dell'articolo 10, paragrafo 1; dell'articolo 12, paragrafo 1; dell'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, paragrafo 2 e paragrafo 4, seconda frase; dell'articolo 18, paragrafo 6, primo comma; dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2, prima frase; dell'articolo 21, paragrafi 1, 2 e 3; dell'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, paragrafi da 2 a 5 e 6, primo comma, e paragrafo 7, commi dal primo al terzo, del regolamento (UE) n. 600/2014, e delle relative disposizioni attuative e, in caso di APA o di ARM, degli articoli 27-octies, paragrafi da 1 a 5, e 27-decies, paragrafi da 1 a 4, del medesimo regolamento(4);
  6. b) dall'articolo 191, comma 5, per la violazione degli articoli 96 e 101, commi 2 e 3, e relative disposizioni attuative e dall'articolo 191 ter, comma 2, per la violazione dell'articolo 101, commi 2 e 3, e relative disposizioni attuative(3);
  7. c) dall'articolo 193, commi 1, 1.1 e 1.2, per la violazione degli articoli 113 ter, comma 5, lettera b), 114, commi 2 e 7, e dall'articolo 193, commi 2, 2.1, 2.2 e 2.3, per la violazione dell'articolo 120;
  8. d) dall'articolo 194, comma 2, per la violazione dell'articolo 142, e dell'articolo 194, comma 2-bis e delle relative disposizioni attuative.

2. Il pagamento in misura ridotta non può essere effettuato nel caso in cui il soggetto interessato abbia già usufruito di tale misura nei dodici mesi precedenti alla violazione contestata(5).

Note

(1) Il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 84 ha disposto, con l'art. 4, comma 1, che, fermo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49, le presenti modifiche si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore del D. Lgs. medesimo.
(2) La lettera a-bis.1) è stata inserita dall'art. 4 comma 7 del D. Lgs. 10 maggio 2019, n. 49, e successivamente abrogata dal D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 84.
(3) La lettera b) è stata modificata dall'art. 4, comma 7, del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 17.
(4) Le lettere a-ter) e a-quater) sono state modificate dall'art. 50, comma 2, lettera o) del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.
(5) La Corte Costituzionale , con sentenza 20 febbraio - 21 marzo 2019, n. 63 (in G.U. 1ª s.s. 27/03/2019, n. 13), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 (che ha modificato il presente articolo) "nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall'art. 187-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" e "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 [...] nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito di cui all'art. 187-ter del d.lgs. n. 58 del 1998".

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