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Articolo 190.1 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari

Dispositivo dell'art. 190.1 TUF

1. Nei confronti dei depositari centrali di titoli, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal Capo IV del titolo II-bis della parte III e di quelle emanate dalla Consob, d'intesa o sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 82, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro dieci milioni(1).

2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:

  1. a) agli intermediari indicati nell'articolo 79 decies, comma 1, lettera b), per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 83 quater, comma 3, 83 novies, comma 1, 83 novies 1, 83 duodecies, e di quelle emanate in base ad esse(1);
  2. b) agli emittenti azioni in caso di inosservanza di quanto previsto dall'articolo 83 undecies, comma 1.

3. [Si applica l'articolo 187 quinquiesdecies, comma 1-quater.](1)(2)

Note

(1) Il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 84 ha disposto, con l'art. 4, comma 1, che, fermo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49, le presenti modifiche si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore del D. Lgs. medesimo.
(2) Comma abrogato dal D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 84.

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