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Articolo 82 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali

Dispositivo dell'art. 82 TUIR

1. Alle plusvalenze imponibili relative alle azioni o quote alienate a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357 bis, secondo comma, e 2359 ter, del codice civile e a norma dell'articolo 121 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 86.

Massime relative all'art. 82 TUIR

Cass. civ. n. 4659/2020

In tema di determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n. 917 del 1986 (ora art. 67, comma 1, lett. a e b dello stesso D.P.R., come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 344 del 2003), nel caso di opzione per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili a norma dell'art. 7 della legge n. 448 del 2001, una volta soddisfatte le condizioni previste da tale disposizione (redazione della perizia giurata di stima e versamento dell'intera imposta sostitutiva o, in caso di pagamento rateale, della prima rata), si determina l'irreversibile perfezionamento dell'obbligazione tributaria, per cui il contribuente non può più ottenere il rimborso delle somme corrisposte, sia che abbia scelto di avvalersi del pagamento in unica soluzione sia che abbia scelto di avvalersi di quello rateale.

Cass. civ. n. 17264/2019

In tema di redditi diversi, la fattispecie relativa alle plusvalenze derivanti dalla vendita di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, prevista dall'art. 81 (ora art. 67), lett. b), del TUIR, si pone come regola ad eccezione rispetto a quella contemplata dalla lett. a), della medesima norma, che riguarda esclusivamente le ipotesi in cui il terreno non sia suscettibile di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, ma sia interessato da interventi obiettivamente considerati di lottizzazione o di esecuzione di opere per l'edificabilità del terreno, ancorché realizzati fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ricondotto alla fattispecie prevista dalla citata lett. b) l'ipotesi della plusvalenza derivante dalla vendita con riserva di proprietà di un terreno che, al momento della cessione, era inserito nella zona B5, in quanto immediatamente edificabile).

Cass. civ. n. 18389/2018

La plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di immobili, contemplata nell'art. 81 del d.P.R. n. 917 del 1986 (applicabile "ratione temporis"), è di regola imponibile secondo il principio di cassa in virtù dell'art. 82, comma 1, dello stesso decreto, trovando applicazione il principio di competenza previsto dall'art. 76 del d.P.R. n. 597 del 1973 per le sole plusvalenze conseguite mediante operazioni aventi finalità speculative.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'avviso di accertamento che non riporti l'aliquota applicata, ma solo l'indicazione delle aliquote minima e massima, viola il principio di precisione e chiarezza delle indicazioni che è alla base del precetto di cui all'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, il quale richiede che sia evidenziata l'aliquota applicata su ciascun importo imponibile, al fine di porre il contribuente in grado di comprendere le modalità di applicazione dell'imposta e la ragione del suo debito, senza dover ricorrere all'ausilio di un esperto: ne deriva che l'omissione di tale indicazione determina la nullità dell'atto, ai sensi del comma 3 del detto art. 42, senza che sia consentita una valutazione di merito sull'incidenza che essa abbia avuto, in concreto, sui diritti del contribuente.

Cass. civ. n. 25262/2017

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la cessione di quote di partecipazioni sociali - nella specie effettuata nella misura del 90 per cento - non consente all'Amministrazione di prendere in considerazione l'avviamento, poiché, consistendo questo nell'attitudine di un complesso aziendale a conseguire risultati economici diversi di quelli raggiungibili attraverso l'utilizzazione isolata dei singoli elementi che lo compongono, il relativo valore si realizza, di norma, solo nel caso di sostituzione nell'impresa di un soggetto diverso attraverso il trasferimento dell'intera azienda, o di un suo ramo, ad altra società o ad altro imprenditore individuale, ovvero mediante concentrazione dell'intero capitale nella persona di un unico socio.

Cass. civ. n. 17823/2016

Con riferimento alla tassazione delle plusvalenze realizzate mediante la vendita di aree lottizzate edificabili pervenute al futuro cedente per donazione successiva all'inizio della lottizzazione, il valore normale dei terreni acquisiti gratuitamente (o dei fabbricati ivi costruiti), da assumere come prezzo di acquisto ai fini del calcolo della plusvalenza, va determinato con riferimento alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero della costruzione ai sensi dell'art. 82, comma 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione applicabile "ratione temporis"). (rigetta, Comm. Trib. Reg. Lombardia, 10/06/2008).

Cass. civ. n. 24691/2014

In tema di imposte sui redditi, sono sempre tassabili, ai sensi dell'art. 81, comma 1, lett. b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, a prescindere dalle modalità di acquisizione dei terreni, dal tempo intercorso tra acquisto e rivendita, nonché dall'eventuale svolgimento di alcun tipo di attività sui terreni da parte del cedente. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Basilicata, 31/03/2011).

Cass. civ. n. 29745/2008

In tema di imposte sui redditi, il contratto con il quale vengono trasferite quote di una società dietro pagamento di un prezzo rientra nella nozione di compravendita, per il cui perfezionamento è sufficiente il consenso delle parti; ne consegue che la sola stipula del contratto in questione costituisce il presupposto richiesto dall'art. 3 del decreto legge 28 gennaio 1991, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, ai fini dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, a nulla rilevando il mancato pagamento del corrispettivo pattuito con l'ulteriore conseguenza che la successiva risoluzione dello stesso contratto per mutuo dissenso non può avere alcuna rilevanza nei confronti dei terzi ed a maggior ragione nei confronti dell'Erario. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Roma, 14 dicembre 2005).

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