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Articolo 113 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari

Dispositivo dell'art. 113 TUIR

1. Gli intermediari finanziari possono optare per la non applicazione del regime di cui all'articolo 87 alle partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di vigilanza per le banche emanate da parte di Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005 n. 262.

2. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata quando sussistono:

  1. a) nel caso di acquisizione di partecipazioni per il recupero dei crediti, i motivi di convenienza rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti, le modalità ed i tempi previsti per il recupero e, ove si tratti di partecipazioni dirette nella società debitrice, che l'operatività di quest'ultima sarà limitata agli atti connessi con il realizzo e la valorizzazione del patrimonio;
  2. b) nel caso di conversione di crediti, gli elementi che inducono a ritenere temporanea la situazione di difficoltà finanziaria del debitore, ragionevoli le prospettive di riequilibrio economico e finanziario nel medio periodo ed economicamente conveniente la conversione rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti; inoltre il piano di risanamento deve essere predisposto da più intermediari finanziari rappresentanti una quota elevata dell'esposizione debitoria dell'impresa in difficoltà.

3. L'opzione di cui al comma 1 comporta, nei confronti della società di cui si acquisisce la partecipazione, la rinuncia ad avvalersi delle opzioni di cui alle sezioni II e III del presente capo e della facoltà prevista dall'articolo 115 fino all'esercizio in cui mantenga il possesso delle partecipazioni di cui sopra.

4. Ove sussistano le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'opzione di cui al comma 1 comporta, ai fini dell'applicazione degli articoli 101, comma 5, e 106, da parte degli originari creditori, l'equiparazione ai crediti estinti o convertiti delle partecipazioni acquisite e delle quote di partecipazioni successivamente sottoscritte per effetto dell'esercizio del relativo diritto d'opzione, a condizione che il valore dei crediti convertiti sia trasferito alle azioni ricevute.

5. Gli intermediari finanziari possono interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. La relativa istanza deve indicare le condizioni di cui ai commi 2 e 3.

6. L'intermediario finanziario che non intende applicare il regime di cui all'articolo 87 ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 5, ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare nella dichiarazione del redditi gli elementi conoscitivi essenziali indicati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate(1).

Note

(1) I commi 1, 2, 5 e 6 sono stati modificati dall'art. 12 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 29 novembre 2018, n. 142.
Il D. Lgs. 29 novembre 2018, n. 142, ha inoltre disposto, con l'art. 13, comma 9, che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018; con riferimento ai periodi d'imposta precedenti ai quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai medesimi periodi d'imposta, derivanti dall'applicazione delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non coerenti con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 162 bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 12. Ai fini del presente comma gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo e del valore della produzione netta sono fatti salvi purché prodotti da comportamenti tra loro coerenti manifestati entro l'8 agosto 2018.

Massime relative all'art. 113 TUIR

Cass. civ. n. 9197/2011

Gli interessi conseguiti da una banca di San Marino su depositi bancari costituiti presso istituti di credito italiani configurano redditi d'impresa che, tuttavia, in difetto di una stabile organizzazione del percipiente nello Stato, mancando il requisito della territorialitā ex artt. 19 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e 20 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da tributo, nč divengono redditi di capitale; tale regime si applica a tutte le annualitā, come nella specie, dal 1984 al 1990, pur se assoggettate a discipline formalmente diverse, in quanto, relativamente ai proventi dal 1984 al 1987, la considerazione del reddito come non prodotto nel territorio č prevista dall'art. 19, comma 1, n. 5 del d.P.R. n. 597 del 1973, mentre l'art. 44 esclude trattarsi di reddito di capitale e infine, l'art. 26, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 esclude la ritenuta sugli interessi corrisposti da banche italiane a banche con sede all'estero; quanto, invece, alle annualitā dal 1988 al 1990, gli artt. 20 e 45 del d.P.R. n. 917 del 1986 riproducono le citate previsioni degli artt. 19 e 44 del d.P.R. n. 597 del 1973 e l'art. 112 del d.P.R. n. 917 del 1986 fissa la non imponibilitā dei redditi prodotti nello Stato ma esenti da imposta. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Roma, 24/02/2005)

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