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Articolo 9 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Determinazione dei redditi e delle perdite

Dispositivo dell'art. 9 TUIR

1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria.

2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e il conferimento o l'apporto è proporzionale, il corrispettivo non può essere inferiore al valore normale determinato a norma del successivo comma 4, lettera a).

3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.

4. Il valore normale è determinato:

  1. a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;
  2. b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti;
  3. c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.

5. Ai fini delle imposte sui redditi, laddove non è previsto diversamente, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società(1).

Note

(1) Il comma 5 è stato modificato dall'art. 1, comma 92, lettera a) della L. 30 dicembre 2023, n. 213.

Massime relative all'art. 9 TUIR

Cass. civ. n. 16366/2020

In tema di determinazione del reddito d'impresa, ai fini del valore da attribuire alle partecipazioni sociali, lo scostamento dal cd. "valore normale" del prezzo di transazione di cui all'art. 9 T.U.I.R. assume rilievo quale parametro meramente indiziario dell'antieconomicità dell'operazione posta in essere, sì da giustificare l'accertamento con conseguente prova contraria a carico del contribuente. I principi regolatori desunti dall'art. 9 cit. costituiscono, infatti, espressioni concrete della regola "substance over form" enunciata anche nei principi contabili nazionali (OIC 11) ed internazionali ("Frameword 2", IASB/1989/35), nonché delle raccomandazioni dell'OCSE ("Base Erosion and ProfiT Shifting") e dell'UE (sulla cd. pianificazione fiscale aggressiva), a nulla rilevando, al riguardo, la norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 147 del 2015, che mira solo ad escludere l'applicazione dell'art. 110 T.U.I.R. al "trasfert pricing" interno, giammai a limitare la portata logico-giuridica dell'art. 9 cit. (Fattispecie relativa a plusvalenza, imputata a maggior reddito ai fini IRPEG, derivante da cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali in cui la S.C. ha rigettato il ricorso della società contribuente avverso la sentenza che aveva affermato l'antieconomicità dell'operazione per aver venduto a soggetto ad essa collegato da rapporti infragruppo societari, operando in perdita, ponendo a raffronto - con riguardo al prezzo di cessione delle quote - i valori riportati in bilancio ed il valore, di gran lunga inferiore, delle perizie di stima redatte ai sensi della l. n. 448 del 2001).

Cass. civ. n. 16948/2019

In tema di determinazione del reddito d'impresa, lo scostamento dal "valore normale" del prezzo di transazione ex art. 9 del d.P.R. n. 917 del 1986 può assumere rilievo, anche per operazioni infragruppo interne, quale elemento indiziario ai fini della valutazione di antieconomicità delle operazioni sotto il profilo della carenza di inerenza dei costi eccessivi, ovvero del possibile occultamento (parziale) del prezzo nel caso di profitti eccessivamente bassi.

In tema di determinazione del reddito d'impresa, le transazioni tra società infragruppo residenti nel territorio nazionale effettuate ad un prezzo diverso dal "valore normale" indicato dall'art. 9 del D.P.R. n. 917 del 1986 non sono indice, di per sé, di una condotta elusiva, rappresentando l'eventuale alterazione rispetto al prezzo di mercato solo un elemento aggiuntivo, di eventuale conferma, della valutazione di elusività dell'operazione, senza che possa applicarsi, in via analogica, la disciplina del "transfer pricing" internazionale recata dall'art. 110, comma 7, del D.P.R. cit. (nel testo vigente "ratione temporis"), ostandovi il disposto - di interpretazione autentica - di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 147 del 2015, donde l'estraneità all'ordinamento tributario della nozione di "transfer pricing" domestico.

Cass. civ. n. 29529/2018

In tema di imposta sui dividendi, il diritto al credito di imposta su redditi prodotti e tassati all'estero a titolo definitivo opera nei limiti in cui gli stessi entrino a far parte della base imponibile in Italia, sicché il prelievo fiscale su redditi esteri che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, quindi, sono esenti da imposta in Italia, non dà diritto alla detrazione, non essendovi in tal caso il rischio di doppia imposizione.

In tema di accertamento con adesione, la formulazione da parte dell'Ufficio di una proposta avente un contenuto ridotto rispetto alla pretesa impositiva, non determina né la rinuncia alla stessa, né il disconoscimento della consistenza probatoria degli atti istruttori esperiti, sicché, nell'ipotesi di mancata adesione da parte del contribuente, l'Amministrazione procede legittimamente a dar corso all'avviso già notificato, che non perde efficacia, incombendo un onere aggravato di motivazione nei soli casi in cui il contraddittorio sia stato attivato anteriormente all'invio dell'avviso, e sempreché il contribuente abbia fornito elementi di valutazione.

Cass. civ. n. 8099/2003

In tema di determinazione del reddito d'impresa e con riguardo a debiti in valuta estera, in virtù dell'applicazione retroattiva - ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 - delle disposizioni dettate dal D .P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, anche per i periodi d'imposta anteriori al 1988 è legittima la deduzione delle differenze negative di cambio esistenti al momento della chiusura dell'esercizio - in applicazione del criterio del cambio di fine esercizio, anziché di quello del cambio storico -, atteso che l'ultimo giorno utile per la valutazione dei debiti in valuta estera si identifica con quello di chiusura del bilancio, come data alla quale fa riferimento la situazione contabile della società, essendo questo l'ultimo giorno utile per accertare la consistenza della posta passiva in vista della determinazione del reddito. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Lombardia, 3 giugno 1998)

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 149 cod. proc. civ. e 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, "nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario" -, ai fini dell'accertamento della tempestività del ricorso per cassazione notificato a mezzo posta, occorre fare riferimento alla data di consegna del ricorso all'ufficiale giudiziario, anziché alla data di ricezione del plico da parte del destinatario, fermo restando che, per quest'ultimo, gli effetti decorrono dalla ricezione. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Lombardia, 3 giugno 1998)

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G. M. M. chiede
lunedì 29/11/2021 - Piemonte
“Buongiorno grazie per l'attenzione.
Vorrei acquistare un alloggio in una palazzina di tre, situato al 2° e ultimo piano fuori terra, la soletta del soffitto del quale è anche soletta pavimento di un sottotetto non abitabile. La palazzina ha il tetto in Eternit, ancora in discrete condizioni di conservazione ma che nel tempo dovrà necessariamente essere sostituito ed è comunque soggetto ad analisi annuale sullo stato di fatto. La palazzina è un immobile parte di una società ove anche io sono socio al 33%. Ora, stante che il tetto in Eternit è un evidente problema per la vendita di un'abitazione privata, vorrei proporre ai miei soci di acquistare appunto l'ultimo piano, compreso il sottotetto e divenire unico responsabile della copertura e del tetto in generale, così che, chi acquisterà gli altri appartamenti, non avrà alcun aggravio nel caso di ripristino del tetto e non avrà costi e responsabilità sul monitoraggio annuale dell'amianto. Questa è un'operazione legalmente fattibile? Creerei problemi alla società che è una S.r.l.? Potrei in questo modo acquistare ad un prezzo più basso di quello commerciale ( valore alloggio - valore rifacimento tetto e spese connesse) Grazie attendo gradite vostre in merito.
Cordialmente”
Consulenza legale i 03/12/2021
In linea generale, l’operazione di cessione di un bene immobile da una società ad un socio non è preclusa dalla legge e, pertanto, è certamente possibile.
Non vi sono particolari limiti quantitativi che l’offerta di acquisto deve rispettare; si tenga in considerazione, infatti, che è sempre necessario l’accordo della parte venditrice, in questo caso la società stessa rappresentata dagli amministratori, i quali potranno eventualmente convocare all’uopo un’assemblea.

Sono presenti, tuttavia, numerosi aspetti fiscali da tenere in considerazione nella scelta dell’operazione da intraprendere.

La legge di stabilità 2016 ha introdotto disposizioni con finalità agevolativa in materia di assegnazione di beni ai soci; tale disciplina di favore è stata poi confermata negli anni con le leggi di Bilancio successive fino ai giorni nostri.
Sussistono, però, una serie di presupposti che limitano da un punto di vista oggettivo e soggettivo l’ambito di applicazione della disciplina fiscale di favore.
Ciò ci induce a consigliare di valutare la situazione con il proprio consulente fiscale, nonché con quello della società, che conoscono nei dettagli tutte le informazioni necessarie ai fini di valutare la fattibilità dell’operazione e l’eventuale applicazione della normativa fiscale di favore vigente.
A titolo esemplificativo, valutando in linea di principio soltanto uno degli aspetti da tenere in considerazione, circa la tassazione delle operazioni di assegnazione/cessione agevolata si deve precisare che eventuali plusvalenze che potrebbero emergere (cioè la differenza tra il valore di acquisto dell’immobile da parte della società e quello di cessione/assegnazione al socio) beneficiano di un regime agevolativo, sia per quanto riguarda l’aliquota di imposizione, sia per quanto concerne la determinazione della misura della plusvalenza medesima.
Ai fini della determinazione della eventuale plusvalenza, va effettuato il confronto tra il valore normale dei beni assegnati/ceduti (o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione) e il loro costo fiscalmente riconosciuto; su tale importo positivo si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap
Per la determinazione del valore normale degli immobili, è ammessa la possibilità di ricorrere, in luogo delle regole previste dall’art. 9 del T.U.I.R., alle modalità previste dall’art. 52 del T.U.R., comma 4, che consentono l’utilizzo del valore catastale risultante dall’applicazione dei moltiplicatori catastali.

Si consiglia, altresì, di rivolgersi ad un tecnico che valuti la conformità catastale ed edilizia dell’immobile ai fini del trasferimento immobiliare, per verificare che la presenza di amianto non interferisca con il trasferimento stesso.
La maggior parte dei notai, infatti, non rogita trasferimenti immobiliari in presenza di difformità catastali o edilizie.
In tal caso, sarà necessario prima conformarsi alla normativa attualmente vigente, svolgendo i lavori di bonifica dell’amianto, per poi procedere al trasferimento immobiliare.
Una soluzione in detta ultima ipotesi potrebbe consistere nel sottoscrivere una scrittura privata con la società nella quale il socio si impegna a svolgere a propria cura e spese i lavori di bonifica, che verranno detratti, poi, dal costo del trasferimento immobiliare; oppure viceversa.