Cassazione civile Sez. V sentenza n. 29529 del 16 novembre 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di imposta sui dividendi, il diritto al credito di imposta su redditi prodotti e tassati all'estero a titolo definitivo opera nei limiti in cui gli stessi entrino a far parte della base imponibile in Italia, sicché il prelievo fiscale su redditi esteri che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, quindi, sono esenti da imposta in Italia, non dà diritto alla detrazione, non essendovi in tal caso il rischio di doppia imposizione.

(massima n. 2)

In tema di accertamento con adesione, la formulazione da parte dell'Ufficio di una proposta avente un contenuto ridotto rispetto alla pretesa impositiva, non determina né la rinuncia alla stessa, né il disconoscimento della consistenza probatoria degli atti istruttori esperiti, sicché, nell'ipotesi di mancata adesione da parte del contribuente, l'Amministrazione procede legittimamente a dar corso all'avviso già notificato, che non perde efficacia, incombendo un onere aggravato di motivazione nei soli casi in cui il contraddittorio sia stato attivato anteriormente all'invio dell'avviso, e sempreché il contribuente abbia fornito elementi di valutazione.

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