Cassazione civile Sez. V sentenza n. 8099 del 22 maggio 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di determinazione del reddito d'impresa e con riguardo a debiti in valuta estera, in virtù dell'applicazione retroattiva - ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 - delle disposizioni dettate dal D .P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, anche per i periodi d'imposta anteriori al 1988 è legittima la deduzione delle differenze negative di cambio esistenti al momento della chiusura dell'esercizio - in applicazione del criterio del cambio di fine esercizio, anziché di quello del cambio storico -, atteso che l'ultimo giorno utile per la valutazione dei debiti in valuta estera si identifica con quello di chiusura del bilancio, come data alla quale fa riferimento la situazione contabile della società, essendo questo l'ultimo giorno utile per accertare la consistenza della posta passiva in vista della determinazione del reddito. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Lombardia, 3 giugno 1998)

(massima n. 2)

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 149 cod. proc. civ. e 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, "nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario" -, ai fini dell'accertamento della tempestività del ricorso per cassazione notificato a mezzo posta, occorre fare riferimento alla data di consegna del ricorso all'ufficiale giudiziario, anziché alla data di ricezione del plico da parte del destinatario, fermo restando che, per quest'ultimo, gli effetti decorrono dalla ricezione. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Lombardia, 3 giugno 1998)

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