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Articolo 55 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

(D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

[Aggiornato al 10/12/2023]

Occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996

Dispositivo dell'art. 55 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene.

2. Il comma 1 si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 1 gennaio 1997.

Massime relative all'art. 55 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

Cass. civ. n. 12961/2018

In tema di espropriazione per pubblica utilità, la cd. occupazione acquisitiva od accessione invertita, che si verifica quando alla dichiarazione di pubblica utilità non segue il decreto di esproprio, è illegittima al pari della cd. occupazione usurpativa, in cui invece manca del tutto detta dichiarazione, ravvisandosi in entrambi i casi un illecito a carattere permanente (inidoneo a comportare l'acquisizione autoritativa alla mano pubblica del bene occupato), che cessa tuttavia in caso di rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente; tale danno va quindi ristorato con riferimento al valore del bene al momento della domanda - che segna appunto la perdita della proprietà - e la somma risultante, trattandosi di debito di valore, sarà sottoposta a rivalutazione monetaria fino alla data della sentenza, con possibilità di riconoscere sulla medesima somma rivalutata, quale lucro cessante, gli interessi decorrenti dalla data del fatto illecito, non necessariamente commisurati al tasso legale, ma ispirati a criteri equitativi, e computati con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, per effetto dei prescelti indici di valutazione, ovvero in base ad un indice medio.

Cass. civ. n. 22929/2017

L'espropriazione per pubblica utilità (c.d. espropriazione appropriativa) è illegittima al pari dell'occupazione usurpativa, in cui manca la dichiarazione di pubblica utilità, ravvisandosi in entrambi i casi un illecito a carattere permanente, inidoneo a comportare l'acquisizione autoritativa alla mano pubblica del bene occupato, che viene a cessare solo per effetto della restituzione, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell'occupante che lo ha trasformato, ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente.

Cass. civ. n. 735/2015

In materia di espropriazione per pubblica utilità, la necessità di interpretare il diritto interno in conformità con il principio enunciato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui l'espropriazione deve sempre avvenire in "buona e debita forma", comporta che l'illecito spossessamento del privato da parte della P.A. e l'irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un'opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all'acquisto dell'area da parte dell'Amministrazione, sicché il privato ha diritto a chiederne la restituzione, salvo che non decida di abdicare al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno per equivalente. (Cassa con rinvio, App. Reggio Calabria, 21 febbraio 2007). L'occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte della P.A., allorché il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, integra un illecito di natura permanente che dà luogo ad una pretesa risarcitoria avente sempre ad oggetto i danni per il periodo, non coperto dall'eventuale occupazione legittima, durante il quale il privato ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal bene sino al momento della restituzione, ovvero della domanda di risarcimento per equivalente che egli può esperire, in alternativa, abdicando alla proprietà del bene stesso. Ne consegue che la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni decorre dalle singole annualità, quanto al danno per la perdita del godimento del bene, e dalla data della domanda, quanto alla reintegrazione per equivalente. (Cassa con rinvio, App. Reggio Calabria, 21 febbraio 2007).

Cons. Stato n. 2336/2007

In base alla disciplina transitoria di cui al successivo art. 55 del T.U. in materia di espropriazione, alle utilizzazioni abusive di suoli edificabili alla data del 30 settembre 1996 - come quella in esame - (oltre che ai giudizi pendenti al 1° gennaio 1997) continua ad applicarsi il comma 7-bis dell'art. 5-bis della L. n. 359 del 1992, introdotto dall'art. 3 comma 65, L. n. 662 del 1996, il quale dispone che in caso di occupazione illegittima di suoli per causa di pubblica utilità, intervenuta - come, appunto, nella specie - anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano i criteri di determinazione dell'indennità di cui al primo comma dello stesso art. 5-bis, con esclusione della riduzione del 40%, e con aumento del 10%. La norma si applica anche ai giudizi in corso purché la sentenza di primo grado sia impugnata con riferimento alla determinazione del danno.

Cass. civ. n. 11887/2006

L'affermazione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di non conformità al principio del rispetto del diritto di proprietà della disciplina indennitaria delle espropriazioni illegittime antecedenti al 30 settembre 1996, come modificata dal comma 7-bis dell'art. 5-bis L. n. 359 del 1992, e ribadita dall'art. 55 T.U. espropriazioni, è generalizzata nell'argomentazione dei giudici di Strasburgo e addebita alla norma la violazione del diritto della persona al rispetto dei propri beni, di cui all'art. 1, del primo protocollo addizionale alla convenzione, sotto diversi profili, e cioè: I) per essersi profondamente discostata dalla regola dell'integralità della riparazione corrispondente al valore venale dell'immobile, ritenuta dalla Corte imprescindibile nelle occupazioni non aventi base legale, onde contemperare il giusto equilibrio tra i contrapposti interessi; II) per avere recepito un criterio riduttivo collegato ad un parametro considerato già irrazionale nelle espropriazioni illegittime, comportante un sostanziale dimezzamento del valore del bene (per di più soggetto ad ulteriore tassazione) perciò non avente alcuno dei requisiti per rientrare nel novero delle soluzioni considerate ragionevoli; III) per averlo slealmente introdotto in giudizi iniziati ed impostati secondo diversi presupposti normativi, sì da incorrere anche nella violazione dell'art. 6 della Convenzione, per il mutamento delle regole in corsa.

Corte cost. n. 64/2006

È manifestamente inammissibile la q.l.c., in riferimento agli artt. 3, 24, 42 commi 2 e 3, 53, 76, 97, 100 comma 2 e 111 Cost., degli artt. 55 commi 1 e 2 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 325, trasfuso nell'art. 55 commi 1 e 2 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, e modificato dall'art. 1 D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302, nella parte in cui limita l'azione del proprietario al solo risarcimento del danno ed estende l'applicazione dei criteri di più contenuta determinazione del quantum risarcitorio anche alle ipotesi di occupazione usurpativa di suoli edificabili di proprietà privata poste in essere anteriormente al 30 settembre 1996, ivi comprese le ipotesi in cui l'irreversibile destinazione dei suoli privati sia avvenuta a termini di efficacia già scaduti del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità. Il rimettente, infatti, ha omesso di valutare l'incidenza sul giudizio a quo della modifica legislativa subita dalla norma impugnata ad opera dell'art. 1 D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302, già in vigore al momento dell'ordinanza di rimessione, con cui è stato soppresso, fra l'altro, l'inciso "o dichiarativo della pubblica utilità", che ha comportato la eliminazione dall'ambito di applicazione della regola risarcitoria riduttiva dell'ipotesi di assenza di valido ed efficace provvedimento dichiarativo della pubblica utilità, il che si traduce in una carenza di motivazione in ordine alla rilevanza della questione.

Cass. civ. n. 16519/2005

In tema di occupazione cosiddetta usurpativa di area edificabile, nei giudizi di risarcimento del danno pendenti alla data dell'1 gennaio 1997, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1 lett. pp), D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302, all'art. 55, comma 1, del testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (eliminazione del riferimento alla mancanza di provvedimento "dichiarativo di pubblica utilità" e sostituzione del riferimento all'art. 43 del testo unico con quello all'art. 37 del medesimo T.U.), al privato proprietario del bene spetta il risarcimento integrale del danno subito per effetto dell'illecita attività della P.A.

Cass. civ. n. 13113/2004

L'art. 55 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, come modif. dall'art. 1 D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302, entrato in vigore dal 30 giugno 2003, prevede che "nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza dei valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, ai fini della determinazione del risarcimento del danno si applicano i criteri previsti dall'art. 37, comma 1, con esclusione della riduzione del 40% e con l'incremento dell'importo nella misura del 10%"precisando al comma 2 che detta regola "si applica anche ai giudizi pendenti alla data dell'1 gennaio 1997"data di decorrenza degli effetti della L. 23 dicembre 1996 n. 662.

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