(massima n. 1)
            L'espropriazione  per  pubblica  utilitā  (c.d. espropriazione  appropriativa)  č  illegittima  al  pari dell'occupazione  usurpativa,  in  cui  manca  la dichiarazione  di  pubblica  utilitā,  ravvisandosi  in entrambi  i  casi  un  illecito  a  carattere  permanente, inidoneo a comportare l'acquisizione autoritativa alla mano pubblica del bene occupato, che viene a cessare solo  per  effetto  della  restituzione,  di  un  accordo transattivo,  della  compiuta  usucapione  da  parte dell'occupante  che  lo  ha  trasformato,  ovvero  della rinunzia  del  proprietario  al  suo  diritto,  implicita  nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente.