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Articolo 6 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

(D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

[Aggiornato al 10/12/2023]

Regole generali sulla competenza

Dispositivo dell'art. 6 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario.

2. Le amministrazioni statali, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici individuano ed organizzano l'ufficio per le espropriazioni, ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio già esistente.

3. Le Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario e le Province autonome di Trento e di Bolzano emanano tutti gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli interessi da esse gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali.

4. Gli enti locali possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni e possono costituirsi in consorzio o in un'altra forma associativa prevista dalla legge.

5. All'ufficio per le espropriazioni è preposto un dirigente o, in sua mancanza, il dipendente con la qualifica più elevata.

6. Per ciascun procedimento, è designato un responsabile che dirige, coordina e cura tutte le operazioni e gli atti del procedimento, anche avvalendosi dell'ausilio di tecnici.

7. Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento.

8. Se l'opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un concessionario o contraente generale, l'amministrazione titolare del potere espropriativo può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione o nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi, possono avvalersi di società controllata. I soggetti privati possono altresì avvalersi di società di servizi ai fini delle attività preparatorie.

9. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, l'autorità espropriante è l'Ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità.

9-bis. L'autorità espropriante, nel caso di opere di minore entità e nei casi di cui all'articolo 52 quinquies, comma 2.1, del presente decreto, può delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi di società controllate nonché di società di servizi ai fini delle attività preparatorie(1).

Note

(1) Il comma 9-bis è stato inserito dall'art. 60, comma 4, lettera b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e successivamente modificato dall'art. 3-sexies, comma 3 del D.L. 29 maggio 2023, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 2023, n. 95.

Massime relative all'art. 6 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

Cass. civ. n. 2721/2018

Deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sull'azione risarcitoria relativa allo sconfinamento e quella della Corte di appello sul riconoscimento dell'indennità di esproprio.

Cons. Stato n. 160/2018

La possibilità di delega ai privati del potere espropriativo prevista dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001, a prescindere dalla natura del soggetto richiedente, deve essere esercitata per scelta del Comune, il quale deve circoscrivere con chiarezza l'ambito della delega nella concessione o nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto dei procedimento espropriativo.

Cass. civ. n. 8062/2016

In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'incompetenza del sindaco che ha emesso il provvedimento di occupazione d'urgenza in luogo del presidente della giunta regionale è censurabile davanti al giudice amministrativo e non davanti al giudice ordinario, trattandosi dì incompetenza relativa e non di carenza assoluta di potere, in quanto il vizio non priva l'atto della capacità di degradare il diritto soggettivo a interesse legittimo. (Rigetta, App. Sassari, 6 dicembre 2012).

Cons. giust. amm. Sicilia n. 558/2010

L'articolo 6, comma 7, del D.P.R. n. 327 del 2001, assegna la competenza in ordine ai provvedimenti ablativi, tra cui, di certo, rientra anche l'atto previsto e disciplinato dall'art. 43 del D.P.R. succitato, al Dirigente dell'ufficio per le espropriazioni, a nulla rilevando la distinta competenza del Consiglio Comunale sulle variazioni di bilancio.

Cons. Stato n. 1841/2009

Ove, in base all'art. 6, comma 8 del T.U. 327 del 2001, l'Amministrazione titolare del potere espropriativo deleghi l'esercizio dei poteri espropriativi, la delega all'esercizio di tali poteri deve essere specifica, ovvero deve indicare con sufficiente precisione l'ambito delle potestà assegnate al privato concessionario.

Cass. civ. n. 8246/2000

Qualora l'amministrazione espropriante deleghi ad un'impresa privata tutti i poteri e le facoltà concernenti la procedura ablativa, realizzando una concessione traslativa, il concessionario è il solo responsabile delle obbligazioni sorte o assunte in dipendenza della vicenda espropriativa; ne consegue che, in tale ipotesi, unico legittimato a resistere alla domanda di risarcimento del danno per intervenuta occupazione acquisitiva è il concessionario, a nulla rilevando che la realizzazione dell'opera sia intervenuta prima della scadenza del termine di occupazione autorizzata, in quanto, essendo stata delegata al concessionario l'intera procedura espropriativa e non la sola realizzazione dell'opera pubblica, la delega non può ritenersi esaurita con l'ultimazione dell'opera.

Cass. civ. n. 388/2000

Nella speciale procedura espropriativa prevista dagli art. 80, 81 e 84 L. 14 maggio 1981 n. 219 per l'attuazione del programma straordinario di edilizia residenziale per le aree del Mezzogiorno colpite dal sisma del 1980, poiché costituiscono oggetto di concessione tutte le operazione per l'acquisizione delle aree, con inclusione delle procedure di espropriazione e del pagamento delle indennità relative, è il concessionario il soggetto tenuto al pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione, mentre va esclusa la legittimazione al riguardo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Cass. civ. n. 299/2000

Giusta il disposto dell'art. 81 della L. n. 219 del 1981, e fermo restando che le opere per la realizzazione del programma straordinario di cui al Titolo VIII della stessa legge devono essere affidate in concessione, siffatta concessione comporta l'attribuzione al concessionario anche del potere di espletare le procedure espropriative e di provvedere al pagamento delle relative indennità. Sicché, da un canto, il rapporto obbligatorio relativo al pagamento di quelle indennità intercorre unicamente tra il proprietario ed il concessionario, e, dall'altro, il proprietario può far valere il suo diritto unicamente nei riguardi del concessionario, di modo che il concedente è carente di legittimazione passiva rispetto alle domande aventi ad oggetto il pagamento delle indennità.

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