Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 160 del 15 gennaio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

La possibilitą di delega ai privati del potere espropriativo prevista dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001, a prescindere dalla natura del soggetto richiedente, deve essere esercitata per scelta del Comune, il quale deve circoscrivere con chiarezza l'ambito della delega nella concessione o nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto dei procedimento espropriativo.

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