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Articolo 5 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

(D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

[Aggiornato al 10/12/2023]

Ambito di applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano

Dispositivo dell'art. 5 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

1. Le Regioni a statuto ordinario esercitano la potestà legislativa concorrente, in ordine alle espropriazioni strumentali alle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico.

2. Le Regioni a statuto speciale, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa in materia di espropriazione per pubblica utilità nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

3. Le disposizioni del testo unico operano direttamente nei riguardi delle Regioni fino a quando esse non esercitano la propria potestà legislativa in materia, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. La Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli articoli 4 e 8 dello statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

4. Nell'ambito delle funzioni amministrative conferite dallo Stato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle leggi vigenti rientrano anche quelle concernenti i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità e quelli concernenti la materiale acquisizione delle aree.

Massime relative all'art. 5 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

Cass. civ. n. 19402/2017

La servitù di allagamento non ha natura volontaria, in quanto è oggetto di un atto di imperio, sicché, da un lato, la sua regolamentazione costituisce una forma di governo del territorio rientrante nella competenza concorrente tra Stato e Regioni, in virtù degli artt. 117 Cost. e 5, comma 10, del D.P.R. n. 327 del 2001, e, dall'altro, non è riconducibile, per i suoi caratteri di temporaneità e periodicità, al novero delle servitù di natura civilistica, per le quali opera il principio di tipicità, ma si colloca nell'ambito dei vincoli pubblicistici alla proprietà privata indicati solo descrittivamente come "servitù" dall'art. 43, comma 6-bis, del predetto D.P.R. n. 327 del 2001. (Rigetta, Trib. sup. delle acque pubbliche Roma, 6 luglio 2015).

Cass. civ. n. 11921/2017

Con riguardo alla disciplina delle espropriazioni per pubblica utilità vigente nella Provincia autonoma di Trento, stante la riformulazione dell'art. 117 Cost. operata della legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha modificato i rapporti tra le fonti normative statali e quelle regionali, e considerato lo statuto di autonomia speciale della Regione Trentino - Alto Adige, nella quale le province autonome di Trento e di Bolzano hanno competenza legislativa primaria in tema di espropriazione per pubblica utilità - che è istituto "trasversale", servente e strumentale ad ogni interesse pubblico cui risulti funzionale l'acquisizione di un bene, come tale oggetto di disciplina dello Stato e delle Regioni nelle materie in cui tali enti hanno potestà legislativa esclusiva - l'accertamento dell'edificabilità dell'area ablata ai fini della determinazione dell'indennità va effettuato non già con riferimento alla data del decreto di esproprio, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 327 del 2001, bensì a quella del decreto del Presidente della Giunta Provinciale di autorizzazione dell'esecuzione del piano delle espropriazioni, come previsto dall'art. 6 della L. provinciale Trento n. 6 del 1993, che anticipa a tale momento la ricognizione legale del bene per la determinazione dell'indennità e l'insorgenza del relativo diritto di credito dell'espropriando a prescindere dalla futura adozione del decreto di esproprio, con conseguente irrilevanza delle varianti dello strumento urbanistico successive al detto decreto di autorizzazione.

Cass. civ. n. 23023/2016

In tema di imposta di registro, ipotecaria e catastale, ai fini della determinazione della base imponibile relativa ad un terreno edificabile, può distinguersi l'area edificabile di diritto, perché così qualificata in uno strumento urbanistico, e l'area edificabile di fatto, che, pur non essendo urbanisticamente prevista, ha una vocazione edificatoria di fatto, identificabile per la presenza di taluni indici, come la vicinanza al centro abitato, lo sviluppo edilizio raggiunto dalle zone adiacenti, l'esistenza di servizi pubblici essenziali, la presenza di opere di urbanizzazione primaria, il collegamento con i centri urbani già organizzati, e l'esistenza di qualunque altro elemento obiettivo incidente ai fini della destinazione urbanistica, sicché tale destinazione di fatto, rilevante giuridicamente perché presa in considerazione dalla legge sia ai fini dell'ICI, sia per la determinazione dell'indennità di espropriazione, rende l'area anch'essa edificabile "di diritto", sebbene non ancora oggetto di pianificazione urbanistica, con conseguente incidenza sul suo valore anche ai fini delle imposte suddette. (Cassa con rinvio, comm. trib. reg. sez. dist. Salerno, 23 novembre 2009).

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