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Articolo 4 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilitą

(D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

[Aggiornato al 10/12/2023]

Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari

Dispositivo dell'art. 4 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilitą

1. I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione.

1-bis. I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico(1).

1-ter. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico gli elettrodotti di cui all'articolo 52 quinquies, comma 1, fatta salva la possibilità che la regione, o un comune da essa delegato, possa esprimere caso per caso una diversa valutazione, con congrua motivazione, nell'ambito del procedimento autorizzativo per l'adozione del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell'infrastruttura(2).

1-quater. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono sempre compatibili con l'esercizio dell'uso civico le ricostruzioni di elettrodotti aerei o interrati, già esistenti, di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1, che si rendano necessarie per ragioni di obsolescenza, purché siano realizzate con le migliori tecnologie esistenti e siano effettuate sul medesimo tracciato della linea già esistente o nelle sue immediate adiacenze(2).

2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione.

3. I beni descritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 810, non possono essere espropriati se non vi è il previo accordo con la Santa Sede.

4. Gli edifici aperti al culto non possono essere espropriati se non per gravi ragioni previo accordo:

  1. a) con la competente autorità ecclesiastica, se aperti al culto cattolico;
  2. b) con l'Unione delle Chiese cristiane, se aperti al culto pubblico avventista;
  3. c) con il presidente delle Assemblee di Dio in Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese ad esse associate;
  4. d) con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, se destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico;
  5. e) con l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese che ne facciano parte;
  6. f) con il Decano della Chiesa evangelica luterana in Italia con l'organo responsabile della comunità interessata, se aperti al culto della medesima Chiesa;
  7. g) col rappresentante di ogni altra confessione religiosa, nei casi previsti dalla legge.

5. Si applicano le regole sull'espropriazione dettate dal diritto internazionale generalmente riconosciuto e da trattati internazionali cui l'Italia aderisce.

Note

(1) E' stato ripristinato il testo già in vigore dal 2/2/2016 a seguito della soppressione della lettera a) dell'art. 60, comma 4 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, che disponeva la modifica del comma 1-bis del presente articolo, ad opera della L. 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del D.L. medesimo.
(2) I commi 1-ter e 1-quater sono stati introdotti dall'art. 13-bis, comma 1 del D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34.

Massime relative all'art. 4 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilitą

Cass. civ. n. 7021/2016

I beni regolieri sono espropriabili previa acquisizione del parere non vincolante delle Regole interessate.

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