Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11921 del 12 maggio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riguardo alla disciplina delle espropriazioni per pubblica utilitā vigente nella Provincia autonoma di Trento, stante la riformulazione dell'art. 117 Cost. operata della legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha modificato i rapporti tra le fonti normative statali e quelle regionali, e considerato lo statuto di autonomia speciale della Regione Trentino - Alto Adige, nella quale le province autonome di Trento e di Bolzano hanno competenza legislativa primaria in tema di espropriazione per pubblica utilitā - che č istituto "trasversale", servente e strumentale ad ogni interesse pubblico cui risulti funzionale l'acquisizione di un bene, come tale oggetto di disciplina dello Stato e delle Regioni nelle materie in cui tali enti hanno potestā legislativa esclusiva - l'accertamento dell'edificabilitā dell'area ablata ai fini della determinazione dell'indennitā va effettuato non giā con riferimento alla data del decreto di esproprio, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 327 del 2001, bensė a quella del decreto del Presidente della Giunta Provinciale di autorizzazione dell'esecuzione del piano delle espropriazioni, come previsto dall'art. 6 della L. provinciale Trento n. 6 del 1993, che anticipa a tale momento la ricognizione legale del bene per la determinazione dell'indennitā e l'insorgenza del relativo diritto di credito dell'espropriando a prescindere dalla futura adozione del decreto di esproprio, con conseguente irrilevanza delle varianti dello strumento urbanistico successive al detto decreto di autorizzazione.

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