Corte cost. n. 134/2017
                                      Non  sono  fondate  le  questioni  di  legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 18, 97, 114, 118 e 119 della Costituzione - dell'art. 271, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte  in  cui  prevede,  ai  fini  dell'individuazione  degli organismi  presso  i  quali  enti  locali,  le  loro  aziende  e associazioni  dei  Comuni  possono  disporre  il  distacco temporaneo dei propri dipendenti con gli effetti di legge, un elenco nominativo di associazioni e non l'indicazione delle  associazioni  maggiormente  rappresentative  degli Enti locali.
                                                        
                 
                            
                  Cons. Stato n. 2566/2015
                                      Ai  sensi  degli  artt.  134  Cost.,  1,  L.  cost.  9  febbraio 1948, n. 1 e 23, L. 11 marzo 1953, n. 87, è rilevante e non manifestamente  infondata,  in  relazione  ai  parametri  di cui agli artt. 3, 18, 97, 114, 118, 119 Cost., la questione di  legittimità  costituzionale  dell'art.  271  comma  2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui prevede, ai  fini  dell'individuazione  degli  organismi  presso  i  quali enti  locali,  le  loro  aziende  e  associazioni  dei  comuni possono  disporre  il  distacco  temporaneo  dei  propri dipendenti con gli effetti di legge, un elenco nominativo di associazioni, e non l'indicazione delle associazioni  maggiormente  rappresentative  degli enti locali.
                                                        
                 
                            
                  Corte cost. n. 241/2014
                                      È  inammissibile  la  q.l.c.  dell'art.  271,  comma  2, D.Lgs.  18  agosto  2000  n.  267,  censurato,  in  riferimento agli artt. 3, 18, 97, 114,118 e 119 Cost., nella parte in cui esclude la possibilità per gli enti locali di distaccare il proprio  personale  anche  presso  associazioni diverse da quelle tassativamente indicate (organismi nazionali  e  regionali  dell'Anci,  dell’Upi,  dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni). L'ordinanza di  rimessione  risulta  carente  di  una  adeguata  motivazione,  in  ordine  sia  alle  ragioni  sottese  alla formulazione  della  regola  contenuta  nella  normativa oggetto  di  censura,  sia  ai  motivi  della  ritenuta omogeneità delle associazioni ricorrenti rispetto a quelle contemplate dalla norma, omogeneità che determinerebbe  la  necessità  di  estendere  ad  esse  la disciplina  in  esame.  Inoltre,  il  giudice  "a  quo"  non argomenta in ordine alla configurabilità di quella "eadem ratio" della disciplina impugnata con quella degli evocati "tertia  comparationis" che  sola  porterebbe  a  ritenere "irragionevole",  e  per  ciò  stesso  arbitraria,  la  scelta discrezionale del legislatore di differenziare il trattamento di situazioni  di comprovata omogeneità. Né  giustifica  la auspicata  estensione  del  criterio  di  "maggiore rappresentatività"  per  individuare  le  associazioni  di  enti locali destinatarie del beneficio in esame, mentre la violazione dell'art. 18 Cost., da un lato, e degli artt. 97, 114, 118  e  119  Cost.,  dall'altro,  è  denunciata  in  modo generico.  Il  rimettente,  infine,  formula  un "petitum" che non  configura  un'unica  soluzione  costituzionalmente obbligata,  in  quanto  diretta  a  una  generale  ed indiscriminata  estensione  dell'ambito  di  applicabilità  del beneficio medesimo a tutte le altre associazioni di enti locali (sent. n. 89 del 1996, 231 del 2013, 30, 81, 142 del 2014; ordd. n. 16, 101 del 2014).